Art. 2 
 
  1.  Ciascuna  universita'  dispone   l'ammissione   dei   candidati
comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in base alla graduatoria di merito
unica nazionale, nei limiti dei  corrispondenti  posti  di  cui  alla
tabella allegata al presente decreto. 
  2. Ciascuna universita'  dispone  l'ammissione  dei  candidati  non
comunitari residenti all'estero in base ad  apposita  graduatoria  di
merito, nel limite del contingente ad essi riservato. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 luglio 2016 
 
                                                Il Ministro: Giannini