Art. 2 
 
  1.  Possono  essere  ammessi  ai  corsi   di   laurea   magistrale,
prescindendo dall'espletamento della prova di ammissione e in  deroga
alla programmazione nazionale dei posti, in considerazione del  fatto
che i soggetti interessati gia' svolgono funzioni operative: 
      coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi  e  per
gli effetti dell'art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e
2, da almeno due anni alla data del presente decreto; 
      coloro che risultino in possesso del  titolo  rilasciato  dalle
Scuole  dirette   a   fini   speciali   per   dirigenti   e   docenti
dell'assistenza infermieristica ai sensi del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 162 del 1982 e siano titolari, da almeno due anni
alla data del presente  decreto,  dell'incarico  di  direttore  o  di
coordinatore dei corsi di laurea in  infermieristica  attribuito  con
atto formale di data certa; 
      coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa  da
almeno due anni alla data  del  presente  decreto,  dell'incarico  di
direttore o di coordinatore di uno dei  corsi  di  laurea  ricompresi
nella laurea magistrale di interesse.