Art. 11. Cause di esclusione 1. Sono escluse dalla valutazione le domande di contributo: a) che non prevedono l'attuazione di servizi di accoglienza integrata indicati dalle presenti linee guida e/o rivolti a tipologie di destinatari diverse da quelle previste dalla medesime linee guida; b) rispetto alle quali l'ente locale proponente non abbia prodotto i chiarimenti e le integrazioni richieste dalla Commissione entro il termine perentorio indicato nella richiesta. 2. Sono escluse dal finanziamento, salvo differimento concesso dalla Direzione centrale, sentito il Servizio centrale, le domande di contributo: a) i cui relativi servizi non siano attivati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto del ministro di cui all'art. 2 del decreto; b) per i progetti autorizzati ai lavori di adeguamento delle strutture che non vengono ultimati entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Ministro di cui all'art. 2 del decreto.