(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
                         Cause di esclusione 
 
    1. Sono escluse dalla valutazione le domande di contributo: 
    a) che non  prevedono  l'attuazione  di  servizi  di  accoglienza
integrata indicati dalle presenti linee guida e/o rivolti a tipologie
di destinatari diverse da quelle previste dalla medesime linee guida; 
    b)  rispetto  alle  quali  l'ente  locale  proponente  non  abbia
prodotto i chiarimenti e le integrazioni richieste dalla  Commissione
entro il termine perentorio indicato nella richiesta. 
    2. Sono escluse dal finanziamento,  salvo  differimento  concesso
dalla Direzione centrale, sentito il Servizio centrale, le domande di
contributo: 
    a) i cui relativi servizi non siano attivati entro quarantacinque
giorni dalla data di pubblicazione del decreto del  ministro  di  cui
all'art. 2 del decreto; 
    b) per i progetti autorizzati  ai  lavori  di  adeguamento  delle
strutture che non vengono ultimati entro i sessanta giorni successivi
alla pubblicazione del decreto del Ministro di  cui  all'art.  2  del
decreto.