Art. 2. Definizioni Ai fini delle presenti linee guida si intende per: a) «Capo Dipartimento»: il Capo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; b) «Commissione»: la Commissione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto che approva le presenti linee guida; c) «Domanda»: l'istanza presentata dall'ente locale per l'accesso al contributo del FNPSA o per la prosecuzione dell'attivita'; d) «Decreto»: decreto ministeriale di approvazione delle presenti linee guida; e) «Dipartimento»: il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno; f) «Direzione centrale»: la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo; g) «Enti locali»: gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; h) «Firma elettronica»: firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; i) «Firma digitale»: particolare tipo di firma elettronica qualificata, basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Ai fini del presente avviso, per firma digitale si fa riferimento alla firma, in formato pcks#7, le cui modalita' di rilascio, uso e verifica sono stabilite dalla normativa italiana vigente; j) «Fondo/FNPSA»: il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo istituito con l'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; k) «SPRAR»: Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; l) «Servizio centrale»: istituito ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e affidato con convenzione ad ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani); m) «Manuale SPRAR»: Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale; n) «Manuale unico per la rendicontazione SPRAR»: criteri per la rendicontazione dei contributi erogati dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali inseriti nella rete SPRAR, ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; o) «Posta elettronica certificata»: tecnologia che consente l'invio di documenti informatici per via telematica ai sensi degli articoli 6 e 48 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con gli effetti di cui all'art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; p) «Piano finanziario preventivo/PFP»: il piano previsionale delle spese da sostenere annualmente per il progetto, formulato sul modello apposito e da allegare obbligatoriamente alla domanda.