(Allegato-art. 39)
                              Art. 39. 
                  Relazioni, schede di monitoraggio 
              e presentazione dei rendiconti finanziari 
 
    1. Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    stipulare la convenzione con  l'eventuale  ente  attuatore  entro
sessanta  giorni  dalla  comunicazione   da   parte   del   Ministero
dell'interno dell'ammissione al contributo; 
    presentare al Servizio centrale le relazioni annuali  (intermedie
e finali) sulle attivita' svolte dal progetto, compilate  in  maniera
esauriente e completa, sulla base dei modelli previsti e nei  termini
stabiliti; 
    presentare al Servizio centrale, nei termini stabiliti, la scheda
semestrale e annuale di monitoraggio elaborata dalla banca dati SPRAR
relativa alle presenze e ai servizi erogati; presentare i  rendiconti
finanziari al Servizio centrale nei termini stabiliti  e  sulla  base
delle  modalita'  previste  nel  Manuale  unico  di   rendicontazione
scaricabile dal sito web: http://www.sprar.it) 
    effettuare il trasferimento dei fondi ministeriali  all'eventuale
ente attuatore entro sessanta giorni  dalla  data  di  accreditamento
degli stessi nel conto dell'istituto tesoriere.