Art. 39. Relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti finanziari 1. Gli enti locali hanno l'obbligo di: stipulare la convenzione con l'eventuale ente attuatore entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte del Ministero dell'interno dell'ammissione al contributo; presentare al Servizio centrale le relazioni annuali (intermedie e finali) sulle attivita' svolte dal progetto, compilate in maniera esauriente e completa, sulla base dei modelli previsti e nei termini stabiliti; presentare al Servizio centrale, nei termini stabiliti, la scheda semestrale e annuale di monitoraggio elaborata dalla banca dati SPRAR relativa alle presenze e ai servizi erogati; presentare i rendiconti finanziari al Servizio centrale nei termini stabiliti e sulla base delle modalita' previste nel Manuale unico di rendicontazione scaricabile dal sito web: http://www.sprar.it) effettuare il trasferimento dei fondi ministeriali all'eventuale ente attuatore entro sessanta giorni dalla data di accreditamento degli stessi nel conto dell'istituto tesoriere.