Art. 4 
 
 
                          Limiti di importo 
 
  1. In attuazione di quanto  previsto  dal  combinato  disposto  dei
commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell'art.  1  della  delibera
del Consiglio dei ministri del 28  luglio  2016,  in  relazione  agli
eventi  occorsi  sul  territorio  della   Regione   Basilicata   come
specificati in premessa, i contributi a favore dei  soggetti  privati
di cui all'art. 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno
essere concessi entro il limite massimo di euro 14.000.000,00.