(Annesso-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
 
                         Base ampelografica 
 
    La denominazione di origine controllata «Contea  di  Sclafani»  o
«Valledolmo-Contea di Sclafani» e' riservata al vino rosso  o  bianco
ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi  nell'ambito  aziendale
la seguente composizione ampelografica: 
      «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani»  bianco,
anche riserva e vendemmia tardiva: 
        Catarratto almeno 95%; 
    possono concorrere alla produzione di detto vino per la  restante
percentuale le uve di altri vitigni, presenti  in  ambito  aziendale,
idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, iscritti nel registro
nazionale delle varieta' di vite  per  uve  da  vino  approvato,  con
decreto  ministeriale  7  maggio  2004  e  successivi  aggiornamenti,
riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. 
      «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di  Sclafani»  rosso,
anche riserva e vendemmia tardiva: 
        Nero d'Avola da 0 a 100% e Perricone da 0 a100%.