Art. 2. Base ampelografica La denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» e' riservata al vino rosso o bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» bianco, anche riserva e vendemmia tardiva: Catarratto almeno 95%; possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» rosso, anche riserva e vendemmia tardiva: Nero d'Avola da 0 a 100% e Perricone da 0 a100%.