Art. 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti di giacitura ed esposizione adatti con l'esclusione di quelli ubicati ad una altezza inferiore a 300 metri sul livello del mare e dei terreni compatti eccezionalmente argillosi. 3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 4. E' vietata ogni pratica di forzatura, e' consentita l'irrigazione di soccorso. 5. I vigneti atti alla produzione dei vini a DOC «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» devono avere una densita' di ceppi ad ettaro non inferiore a 3400 e come forme di allevamento devono essere utilizzati esclusivamente i sistemi a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari ad esclusione dei sistemi a tendone. 6. Le rese massime di uva ad ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti: ===================================================================== | | | | Titolo alcolometrico | | |Resa minima|Resa massima | volumico minimo | | Vini | t/ha | t/ha | naturale % vol | +=================+===========+=============+=======================+ |Rosso anche | | | | |riserva | 10 | 70 | 12,00 | +-----------------+-----------+-------------+-----------------------+ |Bianco anche | | | | |riserva | 12 | 84 | 11,50 | +-----------------+-----------+-------------+-----------------------+ |Rosso vendemmia | | | | |tardiva | 8 | 48 | 13,00 | +-----------------+-----------+-------------+-----------------------+ |Bianco vendemmia | | | | |tardiva | 8 | 48 | 13,00 | +-----------------+-----------+-------------+-----------------------+ 7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi. 8. La Regione Siciliana, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria interessate puo', con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione alla Struttura di controllo.