(Annesso-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di
Sclafani» di cui all'art. 1 devono essere quelle  tradizionali  delle
zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai  vini
le specifiche caratteristiche di qualita'. 
    2. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti di giacitura ed
esposizione adatti con l'esclusione di quelli ubicati ad una  altezza
inferiore a 300 metri sul livello del mare  e  dei  terreni  compatti
eccezionalmente argillosi. 
    3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati e  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 
    4.  E'  vietata  ogni  pratica  di   forzatura,   e'   consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    5. I vigneti atti alla produzione  dei  vini  a  DOC  «Contea  di
Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» devono avere una densita'
di ceppi ad ettaro non inferiore a 3400 e come forme  di  allevamento
devono essere utilizzati esclusivamente i sistemi a controspalliera o
ad alberello ed eventuali varianti similari ad esclusione dei sistemi
a tendone. 
    6. Le rese massime di uva ad ettaro in coltura specializzata  per
la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed  i  titoli  alcolometrici
volumici  minimi  naturali  delle   relative   uve   destinate   alla
vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti: 
 
=====================================================================
|                 |           |             | Titolo alcolometrico  |
|                 |Resa minima|Resa massima |    volumico minimo    |
|      Vini       |   t/ha    |    t/ha     |    naturale % vol     |
+=================+===========+=============+=======================+
|Rosso anche      |           |             |                       |
|riserva          |    10     |     70      |         12,00         |
+-----------------+-----------+-------------+-----------------------+
|Bianco anche     |           |             |                       |
|riserva          |    12     |     84      |         11,50         |
+-----------------+-----------+-------------+-----------------------+
|Rosso vendemmia  |           |             |                       |
|tardiva          |     8     |     48      |         13,00         |
+-----------------+-----------+-------------+-----------------------+
|Bianco vendemmia |           |             |                       |
|tardiva          |     8     |     48      |         13,00         |
+-----------------+-----------+-------------+-----------------------+
 
    7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini   «Contea   di   Sclafani»   o
«Valledolmo-Contea di Sclafani» devono essere riportati nei limiti di
cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i  limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di
cui trattasi. 
    8. La Regione Siciliana, su richiesta motivata del  Consorzio  di
tutela  e  sentite  le  organizzazioni  professionali  di   categoria
interessate puo', con proprio provvedimento, stabilire di  ridurre  i
quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli  sopra
fissati, dandone immediata comunicazione alla Struttura di controllo.