(Annesso-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1.  Le  operazioni  di  vinificazione  devono  essere  effettuate
nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi
anche in parte nella zona di produzione prevista dall'art. 3. 
    2.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto   le   pratiche
enologiche  atte  a  conferire   ai   vini   le   proprie   peculiari
caratteristiche. 
    3. Le rese massime di uva in vino dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata «Contea  di  Sclafani»  o  «Valledolmo-Contea  di
Sclafani» non  devono  essere  superiori  al  70%;  qualora  la  resa
uva/vino superi detto limite ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto
alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite  decade
il diritto alla denominazione di origine  controllata  per  tutta  la
partita di vino. 
    4. Il vino rosso a denominazione di origine  controllata  «Contea
di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» proveniente da uve che
assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo  naturale  di  12%
vol e sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a  due
anni a partire dal primo novembre dell'anno di produzione delle  uve,
puo' fregiarsi della menzione «riserva». 
    5. Il vino bianco a denominazione di origine controllata  «Contea
di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» proveniente da uve che
assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50%
vol e sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ad  un
anno a partire dal primo novembre dell'anno di produzione delle  uve,
puo' fregiarsi della menzione «riserva». 
    6. Il vino a denominazione  di  origine  controllata  «Contea  di
Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani», proveniente da  uve  che
abbiano subito un appassimento sulla pianta e/o in  idonei  locali  e
che sia stato ottenuto da una vinificazione in recipienti  di  legno,
nonche' sottoposto ad un affinamento di almeno 6  mesi  in  fusti  di
legno della capacita'  massima  di  litri  500,  puo'  utilizzare  la
menzione «vendemmia tardiva». 
    Tali uve  devono  assicurare  un  titolo  alcolometrico  volumico
minimo naturale di 13,00% vol. e devono essere raccolte non prima del
1° ottobre. 
    7. Il vino a denominazione  di  origine  controllata  «Contea  di
Sclafani» o «Valledolmo-Contea di  Sclafani»  vendemmia  tardiva  non
potra' essere immesso al consumo prima di 18 mesi a decorrere dal  1°
novembre dell'anno di vendemmia. 
    8.  La  resa  massima  dei  vini  a  denominazione   di   origine
controllata «Contea di Sclafani» o  «Valledolmo-Contea  di  Sclafani»
vendemmia tardiva in vino finito non deve superare il 60%. Oltre tale
limite decade il diritto alla denominazione  di  origine  controllata
per tutta la partita. 
    9. Per vini a denominazione di  origine  controllata  «Contea  di
Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» e' consentita,  ai  sensi
della normativa vigente, la pratica dell'arricchimento ad  esclusione
della tipologia vendemmia tardiva.