Art. 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi anche in parte nella zona di produzione prevista dall'art. 3. 2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 3. Le rese massime di uva in vino dei vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» non devono essere superiori al 70%; qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita di vino. 4. Il vino rosso a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» proveniente da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12% vol e sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni a partire dal primo novembre dell'anno di produzione delle uve, puo' fregiarsi della menzione «riserva». 5. Il vino bianco a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» proveniente da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol e sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ad un anno a partire dal primo novembre dell'anno di produzione delle uve, puo' fregiarsi della menzione «riserva». 6. Il vino a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani», proveniente da uve che abbiano subito un appassimento sulla pianta e/o in idonei locali e che sia stato ottenuto da una vinificazione in recipienti di legno, nonche' sottoposto ad un affinamento di almeno 6 mesi in fusti di legno della capacita' massima di litri 500, puo' utilizzare la menzione «vendemmia tardiva». Tali uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00% vol. e devono essere raccolte non prima del 1° ottobre. 7. Il vino a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» vendemmia tardiva non potra' essere immesso al consumo prima di 18 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di vendemmia. 8. La resa massima dei vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» vendemmia tardiva in vino finito non deve superare il 60%. Oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. 9. Per vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» e' consentita, ai sensi della normativa vigente, la pratica dell'arricchimento ad esclusione della tipologia vendemmia tardiva.