(Annesso-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
    1. I vini a  denominazione  di  origine  controllata  «Contea  di
Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani», devono essere immessi al
consumo esclusivamente in tradizionali bottiglie di vetro  di  volume
nominale previsto dalle norme nazionali  e  comunitarie,  chiuse  con
tappo di sughero raso bocca.  E'  consentito  esclusivamente  per  le
tipologie con menzione vendemmia tardiva l'utilizzo del tappo a T. 
    Per le bottiglie con capacita' fino a  litri  0,375  e'  tuttavia
consentito anche l'uso del tappo a vite. 
    2. E' vietato il confezionamento e la presentazione in  bottiglie
con caratterizzazioni di fantasia che possano trarre  in  inganno  il
consumatore o che siano comunque tali da offendere il  prestigio  dei
vini.