Art. 8. 1. I vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani», devono essere immessi al consumo esclusivamente in tradizionali bottiglie di vetro di volume nominale previsto dalle norme nazionali e comunitarie, chiuse con tappo di sughero raso bocca. E' consentito esclusivamente per le tipologie con menzione vendemmia tardiva l'utilizzo del tappo a T. Per le bottiglie con capacita' fino a litri 0,375 e' tuttavia consentito anche l'uso del tappo a vite. 2. E' vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie con caratterizzazioni di fantasia che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio dei vini.