(Allegato)
                                                             Allegato 
 
      DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGNALAZIONI A CARATTERE  CONSUNTIVO
RELATIVE ALL'EMISSIONE E ALL'OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI 
 
1. Premessa 
    Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e  successive
modifiche e integrazioni (Testo Unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, TUB),  prevede  che,  al  fine  di  acquisire  elementi
conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari, la
Banca d'Italia puo' richiedere,  a  chi  emette  od  offre  strumenti
finanziari, segnalazioni periodiche, dati e informazioni a  carattere
consuntivo riguardanti gli strumenti emessi od offerti in  Italia,  o
all'estero da soggetti italiani, a prescindere dalla circostanza  che
sia o meno richiesto un  prospetto  informativo  (1)  .  Nel  vigente
quadro normativo la Banca d'Italia  svolge  un  monitoraggio  a  fini
conoscitivi e di natura aggregata dell'evoluzione dei prodotti e  dei
mercati finanziari, senza alcuna funzione ne' di  vaglio  preventivo,
ne' di tipo interdittivo, sui collocamenti  di  strumenti  finanziari
sul mercato primario. 
    Le segnalazioni informative sono state definite tenendo  presente
che la Banca d'Italia, in qualita' di soggetto preposto alla codifica
degli strumenti finanziari  italiani  di  nuova  emissione  (National
Numbering Agency, NNA), riceve informazioni in sede  di  attribuzione
dei codici International Securities Identification  Number  (ISIN)  e
Classification of Financial Instruments (CFI) alle nuove emissioni di
strumenti finanziari. Altre informazioni sono acquisite  dalla  Banca
d'Italia nella gestione della base dati sulle  caratteristiche  degli
strumenti finanziari («Anagrafe  Titoli»),  costituita  per  fini  di
supporto  ai  processi  di  raccolta,  controllo  e  utilizzo   delle
segnalazioni   statistiche   e   di   vigilanza.   Le    informazioni
dell'Anagrafe Titoli concorrono, inoltre, alle attivita' di riscontro
dei dati contenuti nell'archivio sui titoli istituito presso la Banca
Centrale Europea (Centralised Securities Data Base  -  CSDB)  e  alla
predisposizione delle statistiche sulle  emissioni  di  cui  all'art.
15 dell'indirizzo BCE/2007/9 della Banca Centrale Europea. 
1.1. Fonti normative 
    La materia e' disciplinata dalle seguenti disposizioni: 
      art. 129  del  TUB,  concernente  l'emissione  e  l'offerta  in
Italia, o all'estero da soggetti italiani, di strumenti finanziari; 
      art. 144 del TUB, concernente le sanzioni applicabili  in  caso
di  violazione  delle  disposizioni  del   TUB   e   delle   relative
disposizioni di attuazione. 
1.2. Definizioni 
    Ai fini della presente disciplina si definiscono: 
      1) strumenti finanziari: gli strumenti di cui all'art. 1, comma
2, lett. a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e
successive modifiche e integrazioni (Testo unico  delle  disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, TUF); 
      2) strumenti finanziari strutturati: gli  strumenti  finanziari
che incorporano una componente derivativa come quella presente  negli
strumenti indicati nell'art. 1, comma 3, del TUF, diversa dalla  mera
facolta' di rimborso  anticipato  a  favore  dell'emittente  e/o  del
sottoscrittore; 
      3) titoli STEP  (Short  Term  European  Paper):  gli  strumenti
finanziari emessi nell'ambito di un programma di emissione  al  quale
sia stata attribuita la «STEP  label»,  attestante  il  rispetto  dei
requisiti stabiliti dal competente organismo di mercato (Step  Market
Committee); 
      4) reverse enquiry: le operazioni  di  emissione  di  strumenti
finanziari, effettuate su richiesta di  uno  o  piu'  sottoscrittori,
nelle quali e' esclusa la successiva negoziabilita'  dei  titoli.  Il
regolamento delle operazioni deve  prevedere  che  il  sottoscrittore
possa  a  sua  volta  cedere  gli  strumenti  finanziari   unicamente
all'emittente  medesimo  o  a  un  soggetto  predefinito,  il   quale
manterra' i titoli nel proprio portafoglio  fino  a  scadenza  oppure
procedera' all'annullamento degli stessi; 
      5) soggetti non residenti: persone giuridiche con  sede  legale
in paesi  diversi  dall'Italia.  Sono  da  considerare  soggetti  non
residenti anche le filiali estere di banche italiane; 
      6) soggetti vigilati: 
        a) le banche, gli intermediari finanziari iscritti  nell'albo
di cui all'art. 6 del TUB, gli istituti di  moneta  elettronica,  gli
istituti di pagamento, le societa' di intermediazione  mobiliare,  le
societa' di gestione del risparmio, se aventi sede in  Italia,  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e Poste Italiane S.p.A. per l'attivita' di
bancoposta; 
        b)  le  succursali  autorizzate  in  Italia  di  intermediari
extracomunitari, intendendosi per tali  le  imprese  extracomunitarie
che svolgano attivita' analoghe a quelle dei soggetti indicati  nella
precedente lett. a); 
        c) le societa', aventi sede in Italia, capogruppo del  gruppo
bancario (art. 61 del TUB) o finanziario (art. 9 del TUB), del gruppo
di SIM o del gruppo di societa' di gestione (art. 11 del TUF); 
      7)  soggetti  vigilati  capogruppo:  i  soggetti  definiti   al
precedente n. 6), lettera c); 
      8) soggetti appartenenti al  gruppo  di  soggetti  vigilati:  i
soggetti (residenti o non residenti) inclusi nel gruppo  a  capo  del
quale e' un soggetto vigilato capogruppo; 
      9) data di regolamento: la  prima  data  in  cui  lo  strumento
finanziario viene regolato sul mercato primario; 
      10) ISIN (International Securities Identification Number) e CFI
(Classification  of  Financial  Instrument):  rispettivamente  codice
identificativo (cfr. standard ISO 6166) e codice  di  classificazione
(cfr. standard ISO 10962) degli strumenti finanziari; 
      11) offerta: l'offerta al pubblico di cui all'art.  100,  comma
1, lett. t)  del  TUF  oppure  l'offerta  a  determinati  investitori
(cosiddetto private placement) aventi ad oggetto strumenti finanziari
di cui al precedente n. 1); non si  applicano  le  esenzioni  di  cui
all'art. 100 del TUF (e alle relative disposizioni di attuazione); 
      12) direct listing: procedura in base alla quale gli  strumenti
finanziari gia' emessi sono quotati direttamente senza previo periodo
d'offerta; 
      13)  lead  manager:  membro  del  sindacato   di   collocamento
responsabile del regolamento e della consegna dei titoli  al  momento
dell'emissione degli stessi; 
      14) mercato regolamentato: il mercato di cui all'art. 1,  comma
1, lett. w-ter), del TUF; 
      15) sistemi multilaterali di negoziazione (MTF): i  sistemi  di
cui all'art. 1, comma 5-octies, del TUF; 
      16) Anagrafe Titoli: archivio gestito dalla Banca d'Italia  per
fini di supporto ai processi di raccolta,  controllo  e  sfruttamento
delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, nonche'  all'attivita'
di assegnazione dei codici ISIN e CFI; 
      17) covered warrant «plain vanilla»: strumenti  finanziari  che
cartolarizzano un'opzione call o put su un sottostante quotato.  Tali
strumenti attribuiscono al portatore il diritto di  acquistare  (call
warrant)  o  di  vendere  (put  warrant)  una  data   quantita'   del
sottostante  ad  o  entro  una  determinata  scadenza  ad  un  prezzo
prestabilito  oppure  di  ottenere,  al  momento  dell'esercizio,  la
liquidazione differenziale del loro valore. 
1.3. Destinatari della disciplina 
    Le presenti disposizioni si applicano ai: 
      soggetti, residenti e non residenti (2) , che emettono, offrono
o collocano in Italia strumenti finanziari, anche di diritto estero; 
      soggetti residenti, anche di  natura  pubblica,  che  emettono,
offrono o collocano strumenti finanziari all'estero; 
      soggetti vigilati capogruppo residenti,  con  riferimento  agli
strumenti  finanziari  emessi,  offerti  o  collocati  in  Italia  da
soggetti non residenti appartenenti al gruppo. 
2. Obbligo di segnalazione 
2.1. Ambito di applicazione 
    Devono essere segnalati tutti gli strumenti finanziari diversi da
quelli  indicati  nel  par.  2.2.  Sono  tenuti   a   effettuare   la
segnalazione, con le modalita' e il contenuto di  cui  al  successivo
par. 3: 
      a)  l'emittente  residente,  anche  di  natura  pubblica,   con
riferimento agli strumenti finanziari  collocati  o  offerti  sia  in
Italia, sia all'estero; 
      b) il soggetto vigilato capogruppo residente,  con  riferimento
agli  strumenti  finanziari  emessi   da   soggetti   non   residenti
appartenenti al gruppo e collocati o offerti in Italia; 
      c) i soggetti che collocano in Italia gli strumenti  finanziari
emessi da soggetti non residenti  diversi  da  quelli  indicati  alla
precedente lettera b). In assenza di tali soggetti collocatori,  sono
tenuti a effettuare la segnalazione l'offerente, nel caso di  offerta
al pubblico, o l'emittente, in caso di private placement o di  direct
listing (3) . 
2.2. Esclusioni 
    Sono escluse dagli obblighi  segnaletici  di  cui  alle  presenti
disposizioni le emissioni, le offerte e i collocamenti di: 
      1) azioni di societa' e altri valori mobiliari di cui  all'art.
1, comma 1-bis, lett. a), del TUF; 
      2) strumenti finanziari di cui all'art. 100, comma 1, lett.  d)
ed e), del TUF; 
      3)  strumenti  finanziari   non   strutturati   aventi   durata
originaria pari o inferiore a 12 mesi; 
      4) strumenti finanziari emessi in regime di reverse enquiry; 
      5) titoli STEP; 
      6) certificati di deposito, come definiti nel Tit. V,  Cap.  3,
della Circ. n. 229; 
      7) strumenti finanziari derivanti da stripping su strumenti  di
debito; 
      8) strumenti finanziari che non possano essere negoziati in  un
mercato di capitali in quanto, in tutto o in parte, non trasferibili,
offerti,  assegnati  o  da   assegnare   ad   amministratori   o   ex
amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente o
da  parte  dell'impresa  controllante,  di  un'impresa   controllata,
collegata o sottoposta a comune controllo; 
      9) titoli emessi da Stati extra-UE; 
      10)  strumenti  finanziari  che  consentono  esclusivamente  di
acquistare o vendere le attivita' elencate ai precedenti numeri,  per
i quali sia obbligatorio il regolamento mediante la  consegna  fisica
delle attivita' medesime (ad esempio, stock options che prevedono  la
consegna fisica delle azioni sottostanti). 
3. Contenuto e modalita' della segnalazione 
    La raccolta  delle  segnalazioni  consuntive  e'  svolta  con  le
medesime modalita' previste per l'assegnazione dei codici  ISIN,  per
la registrazione di titoli con codici  ISIN  attribuiti  da  National
Numbering Agencies estere oppure per l'aggiornamento  delle  relative
informazioni.  In  particolare,   le   segnalazioni   sono   raccolte
attraverso la rete internet mediante la  piattaforma  Infostat  della
Banca d'Italia seguendo le  indicazioni  fornite  sul  sito  internet
della Banca d'Italia nella sezione «Statistiche/Servizio di  codifica
ISIN                e                Anagrafe                 Titoli»
(http://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/
index.html). Il  soggetto  segnalante,  anche  quando  si  avvale  di
soggetti esterni  alla  propria  organizzazione  per  l'effettuazione
delle  segnalazioni,  e'   responsabile   della   correttezza   delle
informazioni inviate e del rispetto dei termini di invio. 
    Con riferimento agli strumenti finanziari, sono trasmesse: 
      a)  informazioni  di  carattere   qualitativo   relative   allo
strumento finanziario, al suo emittente  e  ad  eventuali  garante  e
capogruppo. In particolare: 
        per  i  soggetti  di  cui  al  paragrafo  2.1.   «Ambito   di
applicazione», lettere a) e b) e gli emittenti, in  caso  di  private
placement o di direct listing, di cui alla lettera c): 
          1) i dati di cui alla Sezione 1  «Informazioni  anagrafiche
all'emissione» dell'Allegato  A  devono  essere  segnalati  entro  il
giorno  lavorativo  successivo  al  deposito  del  prospetto   presso
l'autorita' competente o - nel caso in cui il deposito non sia dovuto
- entro la data di regolamento o di emissione; 
          2) i  dati  di  cui  alla  Sezione  2  «Altre  informazioni
anagrafiche» e alla  Sezione  3  «Strumenti  finanziari  strutturati»
dell'Allegato A devono essere segnalati  entro  il  ventesimo  giorno
successivo alle scadenze di cui al precedente punto 1; 
        per i soggetti collocatori o offerenti di  cui  al  paragrafo
2.1. «Ambito di applicazione», lettera c): 
          3) i dati di cui alla Sezione 1  «Informazioni  anagrafiche
all'emissione», alla Sezione 2  «Altre  informazioni  anagrafiche»  e
alla Sezione 3 «Strumenti  finanziari  strutturati»  dell'Allegato  A
devono essere segnalati  entro  il  ventesimo  giorno  successivo  al
deposito del prospetto presso l'autorita' competente o - nel caso  in
cui il deposito non sia dovuto - entro il ventesimo giorno successivo
alla data di regolamento o di emissione; 
      b)  informazioni  di  carattere  quantitativo   relative   allo
strumento  finanziario  (Sezione   4   «Informazioni   di   carattere
quantitativo» dell'Allegato A). In particolare: 
        1) per i  covered  warrants,  certificates,  exchange  traded
commodities (ETC) ed exchange traded notes (ETN) i dati  relativi  al
numero di strumenti in  circolazione  e  al  prezzo  di  negoziazione
devono essere segnalati entro il  ventesimo  giorno  successivo  alla
fine di ciascun trimestre solare (4) a partire da quello in cui si e'
dato inizio alle negoziazioni o, nel caso di strumenti non  destinati
a quotazione, e' iniziato il collocamento (5) ; 
        2) per gli altri strumenti finanziari (6) : 
          i) i dati relativi  all'importo  collocato  o  sottoscritto
(ripartito per tipologia di soggetti  sottoscrittori)  devono  essere
segnalati entro il ventesimo giorno del mese successivo alla fine del
collocamento o dell'offerta; 
          ii) i dati relativi all'ammontare dei  rimborsi  anticipati
devono essere segnalati entro  il  giorno  successivo  alla  data  di
regolamento (7) ; 
        3) per tutti gli  strumenti  finanziari  con  cedola  i  dati
relativi all'ammontare delle cedole possono  facoltativamente  essere
segnalati entro il giorno successivo alla data di regolamento. 
    I dati e le informazioni da inoltrare con  le  segnalazioni  sono
specificati in dettaglio  nell'Allegato  A;  quelli  acquisiti  dalla
Banca d'Italia in fase di attribuzione dei  codici  ISIN  non  devono
essere nuovamente inviati. 
    Gli obblighi segnaletici per i soggetti collocatori  o  offerenti
di cui  al  paragrafo  2.1.  «Ambito  di  applicazione»,  lettera  c)
decorrono  a  partire  dal  1°  gennaio  2017;  resta  fermo  che  le
informazioni relative agli strumenti finanziari collocati  o  offerti
da tali soggetti nel periodo dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre  2016
dovranno essere segnalate entro il 20 gennaio 2017. 

(1) Art. 9 del TUB, come sostituito dall'art. 1, comma 7, del decreto
    legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 

(2) Le operazioni effettuate da soggetti non  residenti  appartenenti
    al gruppo vengono  segnalate  dal  soggetto  vigilato  capogruppo
    residente (cfr. il successivo terzo alinea e il punto b) del par.
    2.1). 

(3) Qualora  le  segnalazioni  relative  ad  un  medesimo   strumento
    finanziario siano dovute da piu' soggetti che collocano in Italia
    facenti parte  di  un  consorzio/sindacato  di  collocamento,  e'
    necessario procedere nel modo seguente: le informazioni  relative
    all'anagrafica dei titoli  disponibili  alla  data  di  emissione
    verranno  fornite   dal   membro   del   consorzio/sindacato   di
    collocamento responsabile del  regolamento  dello  strumento  nei
    confronti    dell'emittente.    Ciascuno    dei    membri     del
    consorzio/sindacato di collocamento sara' tenuto a segnalare  per
    proprio conto i dati relativi all'ammontare collocato in  Italia,
    con riferimento alla quota di sua competenza.  Ove  sia  presente
    una struttura «pot system» (in tale struttura affluiscono  in  un
    book centrale tutti o alcuni degli  ordini  raccolti  da  ciascun
    componente   del   consorzio/sindacato   di   collocamento),   la
    segnalazione  sara'  effettuata  dal  membro  del  sindacato   di
    collocamento responsabile del regolamento e  della  consegna  dei
    titoli al momento dell'emissione degli stessi (lead manager). 

(4) Pertanto: entro il 20 gennaio vanno segnalati i dati riferiti  al
    31 dicembre; entro il 20 aprile vanno segnalati i  dati  riferiti
    al 31 marzo; entro il 20 luglio vanno segnalati i  dati  riferiti
    al 30 giugno; entro il 20 ottobre vanno segnalati i dati riferiti
    al 30 settembre 

(5) Informazioni  dovute  solo  nei  trimestri  di  collocamento  dai
    soggetti collocatori o offerenti di cui paragrafo 2.1. «Ambito di
    applicazione», lettera c). 

(6) Le informazioni di cui al punto b.2  non  devono  essere  inviate
    dalle banche italiane, gia' tenute ad  analoga  segnalazione  per
    gli strumenti finanziari emessi (cfr. Circ. n. 154 e n. 272). 

(7) Informazioni non dovute dai soggetti collocatori o  offerenti  di
    cui paragrafo 2.1. «Ambito di applicazione», lettera c).