(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Proposta di modifica del nome della indicazione geografica tipica  da
  "delle Venezie" a  "Trevenezie"  e  del  relativo  disciplinare  di
  produzione. 
 
    L'indicazione geografica tipica dei vini "delle  Venezie",  cosi'
come approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1995 (G.U. n. 297
del 21 dicembre 1995) e il relativo disciplinare di produzione,  come
da  ultimo  modificato  con  decreto  ministeriale   7   marzo   2014
(pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali - Sezione Prodotti DOP e  IGP  -  Vini  DOP  e
IGP), sono modificati come segue: 
      A)  il  nome  della  IGT  "delle  Venezie"  e'  modificato   in
"Trevenezie". Tale modifica e' riportata in  tutto  l'articolato  del
disciplinare; 
      B) il disciplinare di produzione e' modificato come segue: 
        1) All'articolo 2, comma  3,  la  frase  "ad  esclusione  del
vitigno Marzemino" e' sostituita con  la  frase  "ad  esclusione  dei
vitigni Marzemino e Pinot grigio.". 
        2) All'articolo 2, dal comma 5 e  successivi  comma,  nonche'
nel successivo articolato, e' cancellata  la  tipologia  di  prodotto
riferita alla specificazione di vitigno "Pinot grigio". 
        3) All'articolo 2, al termine del penultimo comma,  la  frase
"alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria" e' sostituita
dal seguente disposto: "alle seguenti condizioni: 
          - il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni
ai quali si vuole fare riferimento; 
          -  l'indicazione  dei  vitigni  deve  avvenire  in   ordine
decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute
e in caratteri della stessa dimensione e colore; 
          - il quantitativo di uva utilizzata  del  vitigno  presente
nella misura minore non deve essere inferiore al 15% del totale.". 
        4) All'articolo 4, dopo il 2° comma, e' inserito il  seguente
comma:  "La  produzione  massima  di  uva  per  ettaro   in   coltura
specializzata, nell'ambito aziendale,  della  varieta'  Pinot  grigio
destinata esclusivamente alla produzione di vini bianchi, anche nelle
diverse tipologie, non puo' essere superiore a tonnellate 19.". 
        5) All'articolo  7,  dopo  l'ultimo  comma,  e'  inserito  il
seguente  comma:  "E'  vietato   riportare   nella   designazione   e
presentazione dei vini a indicazione geografica  tipica  'Trevenezie'
il riferimento alla varieta' Pinot grigio.". 
        6) All'articolo 8, nell'ambito della descrizione dei "Fattori
umani e  storici",  al  termine  dell'ultimo  comma  e'  inserito  il
seguente periodo: "In tale occasione si decise di  utilizzare  tra  i
vari nomi sopra riportati (Tre Venezie, Le Venezie, delle Venezie) il
termine 'Trevenezie'.".