Allegato Proposta di modifica del nome della indicazione geografica tipica da "delle Venezie" a "Trevenezie" e del relativo disciplinare di produzione. L'indicazione geografica tipica dei vini "delle Venezie", cosi' come approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1995 (G.U. n. 297 del 21 dicembre 1995) e il relativo disciplinare di produzione, come da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014 (pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP), sono modificati come segue: A) il nome della IGT "delle Venezie" e' modificato in "Trevenezie". Tale modifica e' riportata in tutto l'articolato del disciplinare; B) il disciplinare di produzione e' modificato come segue: 1) All'articolo 2, comma 3, la frase "ad esclusione del vitigno Marzemino" e' sostituita con la frase "ad esclusione dei vitigni Marzemino e Pinot grigio.". 2) All'articolo 2, dal comma 5 e successivi comma, nonche' nel successivo articolato, e' cancellata la tipologia di prodotto riferita alla specificazione di vitigno "Pinot grigio". 3) All'articolo 2, al termine del penultimo comma, la frase "alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria" e' sostituita dal seguente disposto: "alle seguenti condizioni: - il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento; - l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione e colore; - il quantitativo di uva utilizzata del vitigno presente nella misura minore non deve essere inferiore al 15% del totale.". 4) All'articolo 4, dopo il 2° comma, e' inserito il seguente comma: "La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, della varieta' Pinot grigio destinata esclusivamente alla produzione di vini bianchi, anche nelle diverse tipologie, non puo' essere superiore a tonnellate 19.". 5) All'articolo 7, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente comma: "E' vietato riportare nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica 'Trevenezie' il riferimento alla varieta' Pinot grigio.". 6) All'articolo 8, nell'ambito della descrizione dei "Fattori umani e storici", al termine dell'ultimo comma e' inserito il seguente periodo: "In tale occasione si decise di utilizzare tra i vari nomi sopra riportati (Tre Venezie, Le Venezie, delle Venezie) il termine 'Trevenezie'.".