Art. 4 
 
Obblighi informativi di cui al decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  1. Al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti  dei  contribuenti,
l'obbligo di comunicare le operazioni di cui all'art.  21,  comma  1,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e'  escluso  con
riferimento ai dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria  ai  sensi
degli artt. 1 e 2 del presente decreto.