Art. 4 Delle maggiorazioni 1. Relativamente alle maggiorazioni pari al 10% del contributo di cui all'art. 2, comma 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243 gli aspiranti al beneficio ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda: a) Ai fini del riconoscimento della maggiorazione per le tipologie di investimento di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 5 del D.M. 19 luglio 2016 n. 243, in caso di piccole e medie imprese secondo la definizione di cui alla normativa europea, gli interessati medesimi, ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, dovranno trasmettere in allegato alla medesima, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unita' di lavoro addette ( ULA ) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale. b) Ai fini del riconoscimento della maggiorazione per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese gli interessati dovranno trasmettere, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4 ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33. 2. Laddove la qualita' di piccola o media impresa costituisce requisito per ricevere il contributo (art. 2, comma 4, lett. a)), nessuna ulteriore maggiorazione per il possesso del medesimo requisito puo' essere riconosciuta.