Art. 4 
 
                         Delle maggiorazioni 
 
  1. Relativamente alle maggiorazioni pari al 10% del  contributo  di
cui all'art. 2, comma 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243 gli aspiranti al beneficio  ove
ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda: 
    a)  Ai  fini  del  riconoscimento  della  maggiorazione  per   le
tipologie di investimento di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 5 del  D.M.
19 luglio 2016 n. 243, in caso di piccole e medie imprese secondo  la
definizione di cui alla normativa europea, gli interessati  medesimi,
ove ne abbiano  fatto  espressa  richiesta  nella  domanda,  dovranno
trasmettere in  allegato  alla  medesima,  dichiarazione  sostitutiva
redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  sottoscritta   dal   legale
rappresentante  dell'impresa  o  da  un  suo   procuratore   speciale
attestante il numero delle unita' di lavoro addette (  ULA  )  ed  il
volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale. 
    b)  Ai  fini  del  riconoscimento  della  maggiorazione  per   le
acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una  rete  di  imprese
gli interessati dovranno trasmettere,  all'atto  della  presentazione
della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di  rete
redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4 ter del  decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33. 
  2. Laddove la qualita'  di  piccola  o  media  impresa  costituisce
requisito per ricevere il contributo (art. 2,  comma  4,  lett.  a)),
nessuna  ulteriore  maggiorazione  per  il  possesso   del   medesimo
requisito puo' essere riconosciuta.