(Annesso-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1.  Le  operazioni  di  vinificazione  devono  essere  effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata di cui all'art. 3  e
comunque tenuto conto delle situazioni  tradizionali  di  produzione,
nell'ambito del territorio della Provincia di Brescia. 
    Restano valide le autorizzazioni finora  concesse  ai  sensi  del
disciplinare di produzione  approvato  con  decreto  ministeriale  26
giugno 2009. 
    2.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto   le   pratiche
enologiche  atte  a  conferire   ai   vini   le   proprie   peculiari
caratteristiche. 
    3. E' consentito l'arricchimento dei mosti  e  dei  vini  di  cui
all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali. 
    4. Per la  produzione  del  vino  «Riviera  del  Garda  Classico»
chiaretto,  la  vinificazione  deve   essere   eseguita   con   breve
macerazione delle parti solide. 
    5. Per tutte le tipologie di  vino  a  denominazione  di  origine
«Riviera del Garda Classico» e' ammessa la vinificazione congiunta  o
disgiunta delle uve. 
    6. I mosti ed i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Riviera del Garda Classico» rose' spumante devono  essere  elaborati
attuando esclusivamente la  pratica  della  rifermentazione  naturale
Charmat o il metodo classico. Nella designazione  di  detto  spumante
non e' consentito il termine «chiaretto» e  deve  essere  utilizzato,
invece, obbligatoriamente il termine rose'. 
    La zona di elaborazione dei vini spumanti comprende  le  province
di Verona, Mantova, Brescia, Vicenza e Treviso. 
    7. Per i vini  «Riviera  del  Garda  Classico»  la  resa  massima
dell'uva in vino finito non puo' essere superiore al 70%. 
    8. Per tutte le tipologie qualora la resa superi i limiti di  cui
sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto  alla  denominazione
d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutta la partita. 
    9. La Regione Lombardia su richiesta del Consorzio  di  tutela  e
sentite le  organizzazioni  di  categoria  interessate,  con  proprio
provvedimento, prima della vendemmia puo', per  ragioni  di  mercato,
stabilire  un  limite  massimo   di   vino   certificabile   con   la
denominazione di origine controllata  «Riviera  del  Garda  Classico»
anche per singola tipologia, inferiore a quello fissato dal  presente
disciplinare.  La  regione  e'  tenuta  a  dare  comunicazione  delle
disposizioni  adottate  al  Ministero  per  le   politiche   agricole
alimentari e forestali e all'organismo di controllo. 
    10. I mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di  uva  eccedente
la resa di cui all'art. 4, sono bloccati sfusi e non  possono  essere
utilizzati prima del provvedimento regionale  di  cui  al  successivo
punto 10. 
    11. La Regione Lombardia con proprio provvedimento, su  richiesta
del Consorzio di tutela conseguente alle verifiche  delle  condizioni
produttive  e  di  mercato,  provvede  a  destinare  tutto  o   parte
quantitativi dei mosti e dei vini di cui il  precedente  punto,  alla
certificazione a denominazione di origine  controllata  «Riviera  del
Garda Classico».