(Annesso-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
                           Confezionamento 
 
    1. Il vino a denominazione di origine  controllata  «Riviera  del
Garda Classico» deve essere immesso al consumo solo  nelle  bottiglie
di vetro fino al volume nominale massimo  di  5  litri.  E'  altresi'
consentita  la  sola  tradizionale  commercializzazione  diretta   al
consumatore  finale  del  vino   «Riviera   del   Garda»   «Classico»
condizionato in recipienti ammessi dalla normativa vigente fino a  60
litri. 
    2. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi,
escluso il tappo a corona e il tappo a strappo.