Art. 2 1. Gli importi spettanti all'erario a seguito delle compensazioni evidenziate nella tabella C di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto saranno versati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X-cap. 2368-art. 06 con la causale «Compensazione tasse automobilistiche anno 2012» entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, dandone comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 2. Qualora il versamento degli importi spettanti all'erario non sara' effettuato entro il termine indicato al precedente comma, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvedera' al recupero mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali destinati a ciascuna regione e provincia autonoma, le cui autorizzazioni di spesa risultano iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, come di seguito indicato: per la Regione Siciliana sul capitolo 2700; per le altre regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano sul capitolo 2790; per le regioni a statuto ordinario sulle risorse spettanti a titolo di componente non sanitaria della compartecipazione all'IVA, attualmente allocate sul capitolo 2862. 3. Gli eventuali conguagli, derivanti da operazioni di susseguente rettifica degli importi riportati nelle suddette tabelle annuali, andranno ad incidere sui dati relativi alle annualita' successive. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi per la registrazione. Roma, 21 settembre 2016 Il direttore generale delle finanze Lapecorella Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Franco Il Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Fumero Il Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri Marconi