(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                  Attivita' sportive universitarie 
 
    1. L'Universita' riconosce e promuove lo sport  come  momento  di
aggregazione  per  gli   studenti,   i   docenti   e   il   personale
tecnico-amministrativo. 
    2. Il Comitato per lo sport universitario di  ateneo  sovrintende
agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di
sviluppo delle relative attivita', garantendone  comunque  l'utilizzo
per finalita' didattico-scientifiche. 
    3.  La  gestione  degli  impianti  sportivi  universitari  e   lo
svolgimento  delle  connesse  attivita'  sono  affidati,  di   norma,
mediante convenzione, al Centro universitario sportivo.