(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
                         Rettore - Funzioni 
 
    1. Il rettore ha  la  rappresentanza  legale  dell'Universita'  e
svolge  funzioni  di  indirizzo,  iniziativa  e  coordinamento  delle
attivita'  didattiche   e   scientifiche.   Il   rettore   garantisce
l'autonomia didattica e di  ricerca  nell'Universita'  e  vigila  sul
perseguimento  delle  finalita'  istituzionali  secondo  criteri   di
qualita' e  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,  efficienza,
trasparenza e promozione del merito. 
    2. Il rettore: 
      a) emana lo statuto, i regolamenti e le loro modifiche; 
      b) convoca e presiede il Senato accademico ed il  Consiglio  di
amministrazione; 
      c) sovrintende all'esecuzione delle  deliberazioni  del  Senato
accademico e del Consiglio di amministrazione; 
      d) in caso di necessita' e di urgenza, quando non sia possibile
procedere alla loro tempestiva convocazione, puo'  adottare  atti  di
competenza del Senato accademico e del Consiglio di  amministrazione,
sottoponendoli alla  ratifica  del  competente  organo  nella  seduta
immediatamente successiva; 
      e)  propone  annualmente   il   documento   di   programmazione
strategica triennale  di  ateneo  al  Consiglio  di  amministrazione,
sentiti il Senato accademico e il Nucleo di valutazione; 
      f) stipula convenzioni e contratti connessi con le attivita' di
indirizzo e di programmazione e con le  attivita'  di  ricerca  e  di
didattica, salvi quelli di competenza di altri organi; 
      g) provvede alla presentazione del bilancio  preventivo  e  del
conto consuntivo, corredandoli con apposita relazione; 
      h) inaugura l'anno accademico presentando la relazione  annuale
sullo stato della didattica e della ricerca nell'Ateneo; 
      i) propone al Consiglio di amministrazione  il  nominativo  del
direttore generale; 
      j) indice ogni due anni la Conferenza di ateneo  per  discutere
della situazione e delle linee di sviluppo dell'Universita' e  redige
un documento di sintesi dei lavori svolti e delle proposte formulate; 
      k) designa,  sentito  il  Senato  accademico,  tra  candidature
individuate in  seguito  a  pubblicazione  di  apposito  avviso,  due
componenti del Consiglio di amministrazione scelti  tra  personalita'
italiane o straniere in possesso di comprovata  competenza  in  campo
gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello  con
una necessaria attenzione alla qualificazione  scientifica  culturale
che non appartengano ne' siano appartenuti ai ruoli dell'Ateneo,  nei
tre  anni  precedenti  alla  designazione  e  per  tutta  la   durata
dell'incarico; 
      l)  avvia  i  procedimenti  disciplinari  nei   confronti   dei
professori di ruolo e  dei  ricercatori  ed  irroga  i  provvedimenti
disciplinari non superiori alla censura. Per fatti  che  possano  dar
luogo all'irrogazione di sanzioni piu'  gravi  della  censura,  entro
trenta giorni dalla conoscenza  dei  fatti,  trasmette  gli  atti  al
Collegio di disciplina formulando una motivata proposta in merito; 
      m) avvia i procedimenti disciplinari in caso di violazione  del
Codice etico e propone al Senato accademico la sanzione,  qualora  la
materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina; 
      n)  esercita  ogni  altra   attribuzione   demandatagli   dalla
normativa vigente, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo, e  ogni
altra funzione che non sia espressamente attribuita ad  altri  organi
dal presente statuto. 
    3. Il rettore nomina, tra i professori di ruolo di prima fascia a
tempo pieno, un prorettore vicario per la sua sostituzione in caso di
assenza o di impedimento. 
    4. Il rettore puo' nominare prorettori e delegati, questi  ultimi
fino a un numero massimo di  nove,  tra  i  docenti,  anche  a  tempo
definito, per la trattazione di materie specifiche. 
    5. La carica di prorettore o di delegato puo' essere revocata dal
rettore  con  proprio  decreto  e  si  conclude  con  la   cessazione
dall'ufficio del rettore che ha disposto la nomina. 
    6. Il  rettore  puo'  optare  annualmente  per  una  riduzione  o
esenzione del proprio impegno  didattico,  dandone  comunicazione  al
Senato accademico.