(Allegato-art. 36)
                              Art. 36. 
 
                           Corsi di studio 
 
    1. I corsi di studio sono attivati secondo le tipologie  previste
dalla vigente normativa in seno ai Dipartimenti in coerenza  con  gli
obiettivi del Dipartimento. 
    2. Per ogni corso di studio e' costituito un Consiglio  di  corso
di  studi.  Il  Consiglio  di  amministrazione,   su   proposta   del
Dipartimento, previo parere  conforme  della  Commissione  paritetica
docenti-studenti  e  del  Senato  accademico,  puo'  unificare   piu'
consigli di corso di studi secondo quanto  previsto  dall'ordinamento
vigente. 
    3. Il Consiglio di corso di studi e' costituito dai professori di
ruolo e  dai  ricercatori  dell'Ateneo  titolari  degli  insegnamenti
attivati nell'offerta didattica programmata ed  erogata,  nonche'  da
una rappresentanza degli studenti pari al 15% degli altri componenti.
Sono ammessi a partecipare, senza diritto di voto, e al di fuori  del
numero legale, i docenti titolari di  supplenze  o  di  contratti  di
insegnamento. 
    4. Il Consiglio di corso  di  studi  e'  l'organo  di  indirizzo,
programmazione e gestione delle attivita' formative del corso. 
    Il Consiglio di corso di studi: 
      a) approva il regolamento e l'ordinamento didattico  del  corso
di studi e le relative modifiche, sottoponendolo al Dipartimento  per
la relativa ratifica di uniformita'; 
      b)  sottopone  annualmente  all'approvazione  del  dipartimento
l'offerta didattica programmata; 
      c) procede all'attivazione degli  insegnamenti  previsti  negli
ordinamenti del corso, affida gli insegnamenti  e  attribuisce  altri
compiti didattici ai professori e ai ricercatori; 
      d) assicura la copertura di tutti  gli  insegnamenti  attivati,
anche attraverso l'affidamento di insegnamenti o compiti didattici  a
docenti a contratto; 
      e) delibera in merito alla  convalida  di  attivita'  formative
svolte dagli studenti in altri corsi di studio; 
      f) delibera  in  merito  alle  richieste  di  abbreviazione  di
carriera degli studenti; 
      g) approva il calendario  didattico  del  corso  di  studi  nel
rispetto del calendario didattico di ateneo; 
      h) esprime parere in  merito  alle  richieste  di  attribuzione
della funzione di cultore della materia; 
      i) nomina le commissioni per gli esami di profitto e dell'esame
finale; 
      j) approva tutte le procedure relative al  normale  svolgimento
delle attivita' del corso di studi. 
    5. Le modalita' di elezione  dei  rappresentanti  degli  studenti
sono stabilite nel Regolamento elettorale di ateneo. 
    6. In seno a ciascun corso di  studi  e'  attiva  una  Unita'  di
gestione della qualita'. L'Unita' e' il referente del Presidio  della
qualita' per il corso di studi ed assicura  il  regolare  svolgimento
delle attivita'  relative  all'autovalutazione,  assicurazione  della
qualita' e  accreditamento  del  corso  di  studi.  Le  modalita'  di
costituzione e di  funzionamento  dell'Unita'  sono  disciplinate  da
apposito regolamento.