(Allegato-art. 51)
                              Art. 51. 
 
                       Modifiche dello statuto 
 
    1. L'iniziativa di modifica dello statuto spetta al rettore o  ad
almeno un terzo dei componenti il Senato accademico. 
    2.  Le  modifiche  dello  statuto  sono  deliberate  dal   Senato
accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti,
previo  parere  favorevole  del  Consiglio   di   amministrazione   a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.