(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                      Diritto all'informazione 
 
    1. L'Universita' riconosce e garantisce agli studenti e a tutti i
soggetti interessati il  diritto  all'informazione  quale  condizione
essenziale per assicurare la partecipazione di  tutte  le  componenti
alla vita dell'Ateneo, e impronta la propria attivita'  al  principio
della trasparenza e della pubblicita'.