Art. 7 
 
                  Svincolo estensioni ed escussione 
 
  1. Anche prima del decorso dei termini di durata della garanzia  di
cui   all'art.   6,   in   caso   di    cessazione    dell'attivita',
l'amministrazione  preposta  su  richiesta  del  gestore  dispone  lo
svincolo della garanzia  finanziaria  prestata,  previa  verifica  da
parte dell'autorita' competente (secondo i criteri  di  cui  all'art.
29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152) della assenza di inquinamento significativo  del
suolo e delle acque sotterranee con  sostanze  pericolose  pertinenti
determinato dall'installazione. 
  2.  In  caso  di  variazione  della  titolarita'   della   gestione
dell'istallazione  da  cui  derivi  la  volturazione   dell'attivita'
autorizzata, l'amministrazione preposta, nelle forme e  nei  modi  di
cui al comma 1 e previa richiesta del gestore,  dispone  lo  svincolo
delle  garanzie  dal   medesimo   prestate,   subordinatamente   alla
prestazione delle garanzie da parte del nuovo gestore. 
  3. Dal momento  della  cessazione  definitiva  delle  attivita'  il
gestore, al fine di  dar  conto  delle  azioni  in  corso,  ai  sensi
dell'art. 29-sexies,  comma  9-quinquies,  lettera  b),  del  decreto
legislativo n. 152/2006 per valutare lo stato di  contaminazione  del
suolo e delle acque  sotterranee  da  parte  di  sostanze  pericolose
pertinenti,  informa  l'autorita'  competente   e   l'amministrazione
preposta trimestralmente sullo stato di avanzamento  delle  attivita'
di caratterizzazione, i cui esiti finali sono presentati ai  medesimi
soggetti  entro  dodici  mesi  dalla  cessazione   definitiva   delle
attivita'. 
  4. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del
decreto  legislativo  n.  152/2006,  nel  caso  in  cui   l'autorita'
competente riscontra la presenza di  inquinamento  significativo  del
suolo e delle acque sotterranee con  sostanze  pericolose  pertinenti
determinato dall'installazione, il gestore e' tenuto a porre in  atto
le previste misure per il ripristino del sito, presentando a tal fine
all'amministrazione preposta un adeguato progetto di interventi,  cui
provvede a dare attuazione negli stretti tempi tecnici. 
  5. L'amministrazione preposta procede all'escussione della garanzia
prestata, nel caso in  cui  accerti  la  mancata  ottemperanza  degli
obblighi di cui al comma 3, ovvero l'inadeguatezza  del  progetto  di
interventi di cui al comma 4, ovvero l'inerzia del gestore  nel  dare
attuazione al medesimo progetto. 
  6. Per gli accertamenti di  cui  al  comma  5,  la  amministrazione
preposta puo' avvalersi del soggetto  incaricato  di  effettuare  gli
accertamenti  di  cui  all'art.  29-decies,  comma  3,  del   decreto
legislativo n. 152/2006.