IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di funzionalita' del sistema  scolastico  e  della
ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio  2016,
n. 89; 
  Visto l'art. 1-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 42  del
2016, il  quale  stabilisce  che,  «fermo  restando  quanto  disposto
dall'art. 1, comma 129, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e
dall'art. 1, commi 79 e 85, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,  le
istituzioni scolastiche e le competenti articolazioni  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma
di cooperazione al fine  di  garantire,  ciascuna  per  la  parte  di
competenza, la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni
scolastiche  ed  il  pagamento  mensile  delle  somme  spettanti   al
personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese,  con
particolare  riferimento  agli  incarichi  di   supplenza   breve   e
saltuaria, nel rispetto dei termini previsti da apposito decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
medesimo decreto-legge n. 42  del  2016,  e  che  il  pagamento  deve
comunque avvenire entro il trentesimo  giorno  successivo  all'ultimo
giorno del mese di  riferimento,  ferma  restando  la  disponibilita'
delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i
predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria. Gli adempimenti  e
il rispetto dei termini previsti dal predetto decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri concorrono alla valutazione dei  dirigenti
scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte e  sono  fonte
di responsabilita' dirigenziale ove le violazioni  riscontrate  siano
riconducibili a cause imputabili al loro operato»; 
  Vista  la  legge  30  dicembre   2004,   n.   311,   e   successive
modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»; 
  Visti, tra gli altri: 
    l'art. 1, comma 78, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  il
quale prescrive che «i capi di istituto sono autorizzati a  ricorrere
alle supplenze brevi  e  saltuarie  solo  per  i  tempi  strettamente
necessari  ad  assicurare  il  servizio  scolastico   e   dopo   aver
provveduto,  eventualmente   utilizzando   spazi   di   flessibilita'
dell'organizzazione  dell'orario  didattico,  alla  sostituzione  del
personale  assente  con  docenti  gia'  in  servizio  nella  medesima
istituzione scolastica»; 
    l'art. 4, comma 10, della legge 3 maggio 1999, n. 124,  il  quale
dispone che il conferimento delle supplenze temporanee e'  consentito
esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle  esigenze
di servizio e che la relativa retribuzione spetta limitatamente  alla
durata effettiva delle supplenze medesime; 
    l'art. 7 del decreto del Ministro della pubblica  istruzione  del
24 maggio 2000, n. 201, nonche' l'art. 28,  comma  5,  del  contratto
collettivo nazionale di lavoro per il comparto  scuola  2006-2009,  i
quali prevedono che nella scuola primaria  per  la  sostituzione  dei
docenti, temporaneamente assenti, fino a 5 giorni, non si procede  al
conferimento della supplenza se  e'  possibile  utilizzare  personale
interno al plesso per le ore di contemporaneita' non programmate  dal
collegio dei docenti per: «attivita'  di  arricchimento  dell'offerta
formativa e di recupero individualizzato o per  gruppi  ristretti  di
alunni  con  ritardo  nei  processi  di  apprendimento,   anche   con
riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da  Paesi
extracomunitari»; 
    l'art. 22, comma 6, della legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  e
successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»,
il  quale  prevede  nella  scuola  secondaria  la   possibilita'   di
utilizzare personale a disposizione o che si e' reso disponibile  con
orario in eccedenza sino a 24 ore settimanali, per assenze fino a  15
giorni; 
    l'art. 7, comma 3, del decreto  ministeriale  131  del  2007,  il
quale  prevede   che   «...   per   la   sostituzione   dei   docenti
temporaneamente  assenti,  il  dirigente   scolastico   provvede   al
conferimento delle relative supplenze esclusivamente per  il  periodo
di effettiva permanenza delle esigenze di servizio»; 
    l'art. 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12,
concernente l'effettuazione dei pagamenti delle  supplenze  brevi  da
parte del MIUR; 
    l'art. 14, comma 17, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  il
quale  dispone  che  il  personale   dipendente   docente   a   tempo
indeterminato  che,  terminate  le  operazioni  di  mobilita'  e   di
assegnazione dei posti, risulti in esubero nella  propria  classe  di
concorso nella provincia in cui  presta  servizio  e  che  non  trovi
utilizzazione nelle altre modalita'  ivi  previste  e'  utilizzato  a
disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie; 
    l'art. 1, commi 332 e 333, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,
che  prevede  limitazioni  al  conferimento  di  supplenze  brevi  in
sostituzione  del  personale  docente,  amministrativo   tecnico   ed
ausiliario del comparto scuola; 
  Visto l'art. 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
quale dispone che il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca provvede al monitoraggio trimestrale  delle  spese  per
supplenze brevi e saltuarie del  personale  docente,  amministrativo,
tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato  entro  il  mese  successivo  alla  chiusura  di
ciascun trimestre e che, nel caso in cui si  verifichino  scostamenti
rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, e' autorizzato ad apportare le  necessarie  variazioni
compensative tra le risorse iscritte in  bilancio  per  le  spese  di
funzionamento delle istituzioni  scolastiche  e  quelle  relative  al
pagamento delle supplenze brevi e saltuarie; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto l'art. 1, comma 79, della citata legge n. 107  del  2015,  il
quale stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per
la copertura dei  posti  dell'istituzione  scolastica,  il  dirigente
scolastico propone  gli  incarichi  ai  docenti  di  ruolo  assegnati
all'ambito territoriale di riferimento,  prioritariamente  sui  posti
comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire  il
regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto  delle  candidature
presentate dai docenti medesimi e della precedenza  nell'assegnazione
della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, e che il dirigente scolastico puo'  utilizzare
i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le  quali  sono
abilitati,  purche'  posseggano   titoli   di   studio   validi   per
l'insegnamento della disciplina e  percorsi  formativi  e  competenze
professionali coerenti con gli insegnamenti da  impartire  e  purche'
non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti  abilitati  in
quelle classi di concorso; 
  Visto il successivo comma 85 dell'art. 1 della  legge  n.  107  del
2015, il quale stabilisce che il dirigente scolastico puo' effettuare
le sostituzioni dei docenti assenti per  la  copertura  di  supplenze
temporanee  fino  a  dieci   giorni   con   personale   dell'organico
dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di  istruzione  inferiore,
conserva il  trattamento  stipendiale  del  grado  di  istruzione  di
appartenenza; 
  Visto l'art. 7, comma 38, del citato decreto-legge n. 95  del  2012
il quale, modificando l'art. 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78,  dispone  che  il  pagamento  degli  stipendi  al
personale supplente breve e saltuario sia effettuato mediante  ordini
collettivi di pagamento di cui all'art. 2, comma 197, della legge  23
dicembre  2009,  n.  191  (legge  finanziaria  2010),  e   successive
integrazioni e modificazioni; 
  Visto l'art. 2, comma 197, della citata legge n. 191 del 2009,  che
prevede  l'unificazione  del  pagamento  delle  competenze  fisse  ed
accessorie  al  personale  delle  amministrazioni  dello  Stato   nel
cosiddetto «cedolino unico» a decorrere dal 30 novembre 2010; 
  Visto l'art. 4, comma 4-sexies, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 22, che  prevede  la
procedura di predisposizione dei fondi per i pagamenti attraverso  il
cosiddetto cedolino unico; 
  Visto il citato decreto-legge n. 78 del  2010,  ed  in  particolare
l'art. 4, commi da 4-quater a 4-novies, concernenti il  nuovo  regime
di controlli dei trattamenti economici stipendiali fissi ed accessori
del personale statale in servizio, gestiti con gli strumenti previsti
dall'art. 2,  comma  197,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191
(cosiddetto cedolino unico); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.  123,  concernente
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio  2016,  n.  93,  concernente
«Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto l'art. 5, comma 1, lettere f) e g),  del  richiamato  decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 93,  che  al  decreto  legislativo  30
giugno 2011, n. 123, introducono, rispettivamente, all'art. 11, comma
1, la lettera e-bis) e il comma 3-bis; 
  Visto l'art. 11,  comma  1,  lettera  e-bis),  del  citato  decreto
legislativo n. 123 del 2011, il quale stabilisce che sono  sottoposti
al controllo successivo di regolarita'  amministrativa  e  contabile,
tra l'altro gli  atti  relativi  a  ordini  collettivi  di  pagamento
relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e
periferico dello Stato, erogati secondo le modalita' di cui  all'art.
2, comma 197, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il comma 3-bis dell'art. 11 del ripetuto decreto  legislativo
n. 123 del 2011, il quale dispone che, nelle ipotesi di cui al  comma
1, lettera e-bis), agli ordini collettivi  di  pagamento,  emessi  in
esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 5,  comma
2,  lettere  c)  e  d),  e'  data   esecuzione   sotto   la   diretta
responsabilita' dell'amministrazione ordinante e che  gli  uffici  di
controllo verificano i flussi dei pagamenti erogati e segnalano  alle
amministrazioni  titolari  delle  partite  stipendiali  le  eventuali
irregolarita' riscontrate. 
  A questi fini gli uffici di controllo hanno  accesso  a  tutti  gli
applicativi informatici e ai database in use per il  pagamento  delle
competenze fisse e accessorie del personale e possono richiedere ogni
altro atto o documento ritenuto necessario; 
  Visto il regolamento recante norme sulle modalita' di  conferimento
delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai
sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999,  n.  124,  adottato  con
decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430; 
  Visto il regolamento recante norme sulle modalita' di  conferimento
delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi  dell'art.
4  della  legge  3  maggio  1999,  n.  124,  adottato   con   decreto
ministeriale 13 giugno 2007, n. 131; 
  Considerato  che  si  rende  necessario  stabilire   i   tempi   di
lavorazione da parte delle competenti amministrazioni delle fasi  del
procedimento di pagamento delle competenze stipendiali del  personale
docente breve e saltuario; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2015,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti,  e'
stata  delegata  la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti   di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Di concerto con il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente  decreto  disciplina  le  procedure  necessarie  per
garantire la tempestiva assegnazione delle risorse  alle  istituzioni
scolastiche  ed  il  pagamento  mensile  delle  somme  spettanti   al
personale a tempo determinato  per  le  prestazioni  di  lavoro  rese
mediante incarichi di supplenza breve e saltuaria di cui all'art.  1,
comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131,
«Regolamento delle supplenze del personale docente  ed  educativo»  e
all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 13 dicembre
2000,  n.  430,  «Regolamento  recante  norme  sulle   modalita'   di
conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico  ed
ausiliario ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124».