IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89; Visto l'art. 1-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 42 del 2016, il quale stabilisce che, «fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'art. 1, commi 79 e 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche e le competenti articolazioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione al fine di garantire, ciascuna per la parte di competenza, la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria, nel rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 42 del 2016, e che il pagamento deve comunque avvenire entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilita' delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria. Gli adempimenti e il rispetto dei termini previsti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilita' dirigenziale ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili al loro operato»; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»; Visti, tra gli altri: l'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prescrive che «i capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilita' dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti gia' in servizio nella medesima istituzione scolastica»; l'art. 4, comma 10, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il quale dispone che il conferimento delle supplenze temporanee e' consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e che la relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime; l'art. 7 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 maggio 2000, n. 201, nonche' l'art. 28, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto scuola 2006-2009, i quali prevedono che nella scuola primaria per la sostituzione dei docenti, temporaneamente assenti, fino a 5 giorni, non si procede al conferimento della supplenza se e' possibile utilizzare personale interno al plesso per le ore di contemporaneita' non programmate dal collegio dei docenti per: «attivita' di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari»; l'art. 22, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il quale prevede nella scuola secondaria la possibilita' di utilizzare personale a disposizione o che si e' reso disponibile con orario in eccedenza sino a 24 ore settimanali, per assenze fino a 15 giorni; l'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 131 del 2007, il quale prevede che «... per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio»; l'art. 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12, concernente l'effettuazione dei pagamenti delle supplenze brevi da parte del MIUR; l'art. 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che il personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilita' e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio e che non trovi utilizzazione nelle altre modalita' ivi previste e' utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie; l'art. 1, commi 332 e 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede limitazioni al conferimento di supplenze brevi in sostituzione del personale docente, amministrativo tecnico ed ausiliario del comparto scuola; Visto l'art. 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre e che, nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto l'art. 1, comma 79, della citata legge n. 107 del 2015, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che il dirigente scolastico puo' utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purche' posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purche' non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso; Visto il successivo comma 85 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, il quale stabilisce che il dirigente scolastico puo' effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza; Visto l'art. 7, comma 38, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 il quale, modificando l'art. 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dispone che il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario sia effettuato mediante ordini collettivi di pagamento di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), e successive integrazioni e modificazioni; Visto l'art. 2, comma 197, della citata legge n. 191 del 2009, che prevede l'unificazione del pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale delle amministrazioni dello Stato nel cosiddetto «cedolino unico» a decorrere dal 30 novembre 2010; Visto l'art. 4, comma 4-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 22, che prevede la procedura di predisposizione dei fondi per i pagamenti attraverso il cosiddetto cedolino unico; Visto il citato decreto-legge n. 78 del 2010, ed in particolare l'art. 4, commi da 4-quater a 4-novies, concernenti il nuovo regime di controlli dei trattamenti economici stipendiali fissi ed accessori del personale statale in servizio, gestiti con gli strumenti previsti dall'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (cosiddetto cedolino unico); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, concernente «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto l'art. 5, comma 1, lettere f) e g), del richiamato decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, che al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, introducono, rispettivamente, all'art. 11, comma 1, la lettera e-bis) e il comma 3-bis; Visto l'art. 11, comma 1, lettera e-bis), del citato decreto legislativo n. 123 del 2011, il quale stabilisce che sono sottoposti al controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile, tra l'altro gli atti relativi a ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato, erogati secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni; Visto il comma 3-bis dell'art. 11 del ripetuto decreto legislativo n. 123 del 2011, il quale dispone che, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera e-bis), agli ordini collettivi di pagamento, emessi in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 5, comma 2, lettere c) e d), e' data esecuzione sotto la diretta responsabilita' dell'amministrazione ordinante e che gli uffici di controllo verificano i flussi dei pagamenti erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle partite stipendiali le eventuali irregolarita' riscontrate. A questi fini gli uffici di controllo hanno accesso a tutti gli applicativi informatici e ai database in use per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale e possono richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario; Visto il regolamento recante norme sulle modalita' di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430; Visto il regolamento recante norme sulle modalita' di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131; Considerato che si rende necessario stabilire i tempi di lavorazione da parte delle competenti amministrazioni delle fasi del procedimento di pagamento delle competenze stipendiali del personale docente breve e saltuario; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina le procedure necessarie per garantire la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese mediante incarichi di supplenza breve e saltuaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, «Regolamento delle supplenze del personale docente ed educativo» e all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, «Regolamento recante norme sulle modalita' di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124».