Art. 13 Adeguamento al parere 1. La stazione appaltante e le altre parti, che abbiano manifestato la volonta' di attenersi al parere, comunicano all'Autorita' - ufficio precontenzioso e affari giuridici - mediante PEC, entro 35 giorni dalla ricezione del parere, la eventuale proposizione di ricorso avverso il parere ai sensi dell'art. 120 c.p.a. ovvero le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere stesso, ovvero l'avvenuta acquiescenza al parere. 2. In ogni caso le parti, anche quando non hanno manifestato la volonta' di attenersi al parere, comunicano all'Autorita' - ufficio precontenzioso e affari giuridici - mediante PEC, entro 35 giorni dalla ricezione del parere, le proprie determinazioni conseguenti al parere. 3. Nel caso di omissione o non veridicita' delle comunicazioni di cui al presente articolo, si applica l'art. 213, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e a tal fine l'ufficio precontenzioso e affari giuridici trasmette gli atti all'Ufficio dell'Autorita' competente per l'applicazione delle sanzioni.