Art. 3 
 
           Modalita' di presentazione dell'istanza singola 
 
  1. Quando l'istanza  e'  presentata  singolarmente  dalla  stazione
appaltante  o  da  una  parte  interessata,  il  parere  reso  e'  da
intendersi non vincolante. 
  2.  La  parte  istante  e'  tenuta  a  dare   comunicazione   della
presentazione  dell'istanza  a  tutti  i  soggetti  interessati  alla
soluzione della questione controversa oggetto della medesima. 
  3. Qualora l'istante abbia manifestato la volonta' di  attenersi  a
quanto stabilito nel parere, le altre parti possono aderirvi, tramite
comunicazione del proprio assenso all'Autorita', entro il termine  di
10  giorni  dalla   ricezione   della   comunicazione   di   avvenuta
presentazione dell'istanza. In tal caso il parere reso  ha  efficacia
vincolante per le parti che vi hanno aderito. 
  4. L'istanza e' presentata secondo il modulo allegato  al  presente
regolamento  e  trasmessa  tramite  posta  elettronica   certificata,
unitamente a una eventuale memoria  e  alla  documentazione  ritenuta
utile. L'istanza contiene una sintetica indicazione degli elementi di
fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere,  identifica  i  vizi
dell'atto contestato e illustra il quesito o i quesiti di diritto per
i quali e' richiesto il parere stesso. 
  5. Nell'istanza le parti specificano se, in sede  di  pubblicazione
del parere, debbano essere esclusi  i  dati  sensibili  espressamente
segnalati. 
  6.  L'istanza  reca  l'impegno  a  non   porre   in   essere   atti
pregiudizievoli ai fini della risoluzione  della  questione  fino  al
rilascio del parere. 
  7. Quando l'istanza  e'  presentata  da  una  parte  diversa  dalla
Stazione appaltante, con la comunicazione di avvio  dell'istruttoria,
l'Autorita' formula alla stazione appaltante l'invito a non porre  in
essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione
fino al rilascio del parere.