Art. 6 
 
 
                          Proposta tecnica 
 
  1. La busta n. 2 (proposta tecnica) deve  contenere  una  relazione
illustrativa  del  progetto   che   fornisca   informazioni   chiare,
esaurienti e documentate circa: 
    a) gli obiettivi del progetto, in  relazione  alle  problematiche
affrontate ed alle ricadute applicative dei risultati attesi; 
    b)  l'indicazione  dei  possibili  destinatari  degli  interventi
previsti con l'indicazione dei 
    benefici diretti o indiretti attesi (nel  breve,  medio  o  lungo
termine per i potenziali fruitori dei risultati); 
    c) le  metodologie  previste  per  lo  sviluppo  del  progetto  e
l'indicazione analitica delle attivita' in funzione degli obiettivi; 
    d) le iniziative previste  per  la  comunicazione  e  la  massima
diffusione delle informazioni riguardanti  il  progetto,  nonche'  la
divulgazione e il trasferimento dei risultati; 
    e)  l'articolazione  della  gestione  del  programma  (anche  con
riferimento alle funzioni delle  unita'  operative  interne  e  delle
modalita' sia  di  coordinamento  delle  relative  attivita'  sia  di
monitoraggio degli stati di avanzamento delle stesse); 
    f) gli  eventuali  altri  soggetti,  enti  pubblici,  istituzioni
scientifiche e strutture coinvolte nel progetto; 
    g) la qualificazione tecnica e professionale, sia individuale che
collettiva degli operatori impegnati  nel  progetto  con  indicazione
della  funzione  e  dell'impegno  stimato  nella  realizzazione   del
progetto; 
    h) le attivita' precedentemente svolte e le competenze  acquisite
dai  responsabili  (curriculum  professionale  del  responsabile  del
progetto e dei  responsabili  delle  relative  linee  di  intervento,
comprensivo di informazioni circa i principali  incarichi  svolti  in
ordine ad argomenti attinenti al progetto); 
    i) durata del progetto (mesi)  e  la  tempistica  delle  fasi  di
attuazione intermedie e di conclusione; 
    j)  eventuali  proposte  migliorative  e/o   servizi   aggiuntivi
rispetto a quelli proposti. 
  2. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti  i
chiarimenti, le notizie e  la  documentazione  ritenuti  necessari  e
richiesti  dall'Amministrazione.  Tutto  il   materiale   documentale
fornito  dai  proponenti  sara'  gestito   dall'Amministrazione   nel
rispetto della normativa vigente e verra'  utilizzato  esclusivamente
per l'espletamento degli adempimenti  tecnici  ed  amministrativi  di
propria competenza inerenti la presente procedura.