IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Visto il comma 1, dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, come modificato dalla legge 7 agosto 2016 n. 160 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 194 del 20 agosto 2016) che dispone testualmente: «Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l'anno 2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.»; Visto il successivo comma 2, del citato art. 9-ter, che stabilisce: «Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web del Ministero dell'interno le proprie richieste entro il 31 ottobre 2016, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre 2016.»; Considerato che il comma 3, stesso art. 9-ter prevede: «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2016 e a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.»; Visto il comma 4, del richiamato art. 9-ter che dispone: «Per l'anno 2016, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e' ulteriormente incrementata, fino ad un massimo di 26 milioni di euro, con le risorse rivenienti dall'applicazione ai comuni della sanzione di cui all'art. 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2015 accertato, al 30 settembre 2016, ai sensi del medesimo art. 31 della legge n. 183 del 2011, e a tal fine mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.»; Tenuto conto che l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, riferita all'anno 2016, puo' perfezionarsi anche successivamente alla data 31 ottobre 2016, di presentazione del modello ma, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016; Ritenuta, pertanto, la necessita' di consentire ai comuni interessati di tramettere, anche se con dati provvisori, la certificazione nei termini di legge, dando agli stessi la possibilita' dopo il 31 dicembre 2016, di poter indicare, con una ulteriore certificazione, il dato effettivo degli indennizzi sostenuti per l'estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari; Sentita la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali; Considerate le esigenze di celerita' e semplificazione del procedimento; Ritenuto, pertanto, necessario predisporre le procedure informatizzate, nonche' fissare le modalita' per consentire ai comuni potenzialmente beneficiari di formulare apposita richiesta per la concessione, per l'anno 2016, di un contributo erariale a sostegno dei soli costi sostenuti per gli indennizzi relativi all'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari; Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; Decreta: Art. 1 Enti destinatari della misura finanziaria 1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, come introdotto dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, sono legittimati alla richiesta per l'ottenimento per l'anno 2016 del contributo erariale i soli comuni che hanno provveduto, ovvero che intendano procedere, nell'anno 2016 all'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari.