IL MINISTRO 
 
  Vista la legge del 7 agosto  2015,  n.  124,  recante  «Deleghe  al
Governo  in  materia  di   riorganizzazione   delle   amministrazioni
pubbliche»; 
  Visto l'art. 11, comma 1, della citata legge n. 124 del  2015,  con
il quale il Governo e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti
legislativi in materia di dirigenza pubblica  e  di  valutazione  dei
rendimenti dei pubblici uffici, e,  in  particolare,  la  lettera  p)
recante i criteri per il conferimento degli  incarichi  di  Direttore
generale, di  Direttore  amministrativo  e  di  Direttore  sanitario,
nonche', ove previsto dalla legislazione regionale, di Direttore  dei
servizi socio-sanitari; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  171,  recante
attuazione della delega di cui al citato art. 11,  comma  1,  lettera
p), della legge n. 124 del 2015; 
  Visto l'art. 1 del citato decreto legislativo n. 171 del 2016,  che
detta disposizioni sui criteri e le  procedure  da  adottare  per  la
formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla  nomina  di
Direttore generale delle  Aziende  sanitarie  locali,  delle  Aziende
ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il comma 3, del citato art.  1,  il  quale  prevede  che  con
decreto del Ministro della salute  e'  nominata  ogni  due  anni  una
commissione composta da  cinque  membri  di  cui  uno  designato  dal
Ministro  della  salute  con  funzioni  di  Presidente   scelto   tra
Magistrati  ordinari,  amministrativi,  contabili  e  Avvocati  dello
Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed  esperienza,  in
particolare in materia di organizzazione o di gestione aziendale,  di
cui  uno  designato  dal  Ministro  della   salute,   uno   designato
dall'Agenzia nazionale  per  i  servizi  sanitari  regionali,  e  due
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto, altresi', il comma 6 del citato art. 1, che dispone  che  la
commissione  procede  alla  valutazione  dei   titoli   formativi   e
professionali e della comprovata esperienza dirigenziale, considerati
in modo paritario, assegnando un punteggio secondo parametri definiti
con  decreto  del  Ministro  della  salute,   e   criteri   specifici
predefiniti nell'avviso pubblico; 
  Visto il successivo  comma  7,  che  stabilisce  che  il  punteggio
massimo complessivamente attribuibile  dalla  commissione  a  ciascun
candidato e' di 100 punti e che possono essere  inseriti  nell'elenco
nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo  non
inferiore a 75 punti; 
  Ritenuto, pertanto, di dover individuare i suddetti  parametri  per
la definizione nell'avviso pubblico  di  criteri  specifici  ai  fini
dell'assegnazione del punteggio ai candidati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Parametri e criteri specifici di valutazione 
 
  1.  La  commissione  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di seguito denominata commissione,
procede alla valutazione dei candidati per la formazione  dell'elenco
nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle
Aziende sanitarie locali, delle Aziende  ospedaliere  e  degli  altri
enti del Servizio sanitario nazionale, secondo i  parametri  definiti
dal presente decreto  e  i  connessi  criteri  specifici  predefiniti
nell'avviso pubblico di selezione. 
  2. La commissione valuta la comprovata esperienza dirigenziale e  i
titoli  formativi  e  professionali  del  candidato   assegnando   un
punteggio massimo complessivo non superiore  a  100.  Possono  essere
inseriti nell'elenco nazionale di cui al comma  1,  i  candidati  che
abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti. 
  3. Qualora nella valutazione  dei  titoli  attestanti  l'esperienza
dirigenziale  di  cui  all'art.  2  il  candidato  non  raggiunga  il
punteggio minimo  di  21  punti,  la  commissione  non  procedera'  a
valutare i titoli professionali e formativi di cui all'art. 3, ne' il
curriculum formativo e professionale di cui all'art. 4. 
  4. Ai fini della valutazione dell'esperienza dirigenziale  maturata
nel settore sanitario, pubblico o privato, di cui all'art.  1,  comma
4, lettera b), del citato decreto legislativo n.  171  del  2016,  la
commissione fa riferimento all'esperienza acquisita  nelle  strutture
autorizzate  all'esercizio  di  attivita'  sanitaria,   del   settore
farmaceutico e dei dispositivi medici, nonche' negli enti a carattere
regolatorio e di ricerca in ambito sanitario.