IL MINISTRO Vista la legge del 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 11, comma 1, della citata legge n. 124 del 2015, con il quale il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, e, in particolare, la lettera p) recante i criteri per il conferimento degli incarichi di Direttore generale, di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario, nonche', ove previsto dalla legislazione regionale, di Direttore dei servizi socio-sanitari; Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante attuazione della delega di cui al citato art. 11, comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 2015; Visto l'art. 1 del citato decreto legislativo n. 171 del 2016, che detta disposizioni sui criteri e le procedure da adottare per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale; Visto il comma 3, del citato art. 1, il quale prevede che con decreto del Ministro della salute e' nominata ogni due anni una commissione composta da cinque membri di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di Presidente scelto tra Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e Avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto, altresi', il comma 6 del citato art. 1, che dispone che la commissione procede alla valutazione dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza dirigenziale, considerati in modo paritario, assegnando un punteggio secondo parametri definiti con decreto del Ministro della salute, e criteri specifici predefiniti nell'avviso pubblico; Visto il successivo comma 7, che stabilisce che il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla commissione a ciascun candidato e' di 100 punti e che possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti; Ritenuto, pertanto, di dover individuare i suddetti parametri per la definizione nell'avviso pubblico di criteri specifici ai fini dell'assegnazione del punteggio ai candidati; Decreta: Art. 1 Parametri e criteri specifici di valutazione 1. La commissione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di seguito denominata commissione, procede alla valutazione dei candidati per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, secondo i parametri definiti dal presente decreto e i connessi criteri specifici predefiniti nell'avviso pubblico di selezione. 2. La commissione valuta la comprovata esperienza dirigenziale e i titoli formativi e professionali del candidato assegnando un punteggio massimo complessivo non superiore a 100. Possono essere inseriti nell'elenco nazionale di cui al comma 1, i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti. 3. Qualora nella valutazione dei titoli attestanti l'esperienza dirigenziale di cui all'art. 2 il candidato non raggiunga il punteggio minimo di 21 punti, la commissione non procedera' a valutare i titoli professionali e formativi di cui all'art. 3, ne' il curriculum formativo e professionale di cui all'art. 4. 4. Ai fini della valutazione dell'esperienza dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016, la commissione fa riferimento all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di attivita' sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonche' negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito sanitario.