Art. 2 
 
                       Esperienza dirigenziale 
 
  1. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla commissione, ai  fini
del presente articolo, e' esclusivamente l'attivita', di  durata  non
inferiore  ad  1   anno   continuativo,   di   direzione   dell'ente,
dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero  di  una  delle
sue articolazioni comunque  contraddistinte,  svolta,  a  seguito  di
formale conferimento  di  incarico,  con  autonomia  organizzativa  e
gestionale,  nonche'  diretta  responsabilita'  di   risorse   umane,
tecniche e/o finanziarie, maturata nel settore  pubblico  e  privato.
Non si considera esperienza  dirigenziale  valutabile  ai  sensi  del
presente  articolo  l'attivita'  svolta   a   seguito   di   incarico
comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca. 
  2. La commissione valuta esclusivamente le esperienze  dirigenziali
maturate dal candidato negli ultimi 7 anni, attribuendo un  punteggio
complessivo massimo non superiore  a  46  punti,  tenendo  conto  per
ciascun incarico: 
  a) della dimensione  della  struttura  in  cui  e'  stata  maturata
l'esperienza  dirigenziale  anche  in  termini  di  risorse  umane  e
finanziarie gestite; 
  b) della tipologia della struttura di cui alla lettera a); 
  c) della posizione  di  coordinamento  e  responsabilita'  di  piu'
strutture dirigenziali. 
  3. Per la valutazione dell'esperienza dirigenziale, la  commissione
nell'avviso pubblico di selezione: 
  a) individua range predefiniti relativi rispettivamente  al  numero
di risorse umane e al  valore  economico  delle  risorse  finanziarie
gestite e per ciascun range attribuisce il relativo punteggio; 
  b)  definisce  il  coefficiente  da  applicare  al  punteggio  base
ottenuto  dal  candidato  in  relazione  alle  diverse  tipologie  di
strutture presso le quali l'esperienza dirigenziale e' stata svolta; 
  c)  definisce  il  coefficiente  da  applicare  al  punteggio  base
ottenuto  dal  candidato  per  l'esperienza   dirigenziale   che   ha
comportato il coordinamento e la responsabilita'  di  piu'  strutture
dirigenziali. 
  4.  Eventuali  provvedimenti  di   decadenza   del   candidato,   o
provvedimenti assimilabili,  riportati  negli  ultimi  7  anni,  sono
valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo  di  8
punti. 
  5. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata,  per
la frazione  superiore  all'anno,  sara'  attribuito  assegnando  per
ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del  punteggio
annuale previsto per quella specifica  esperienza  dirigenziale.  Nel
caso di sovrapposizioni temporali degli  incarichi  ricoperti,  sara'
valutata ai fini dell'idoneita' esclusivamente una singola esperienza
dirigenziale, scegliendo quella  a  cui  puo'  essere  attribuito  il
maggior punteggio.