Art. 2 Esperienza dirigenziale 1. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla commissione, ai fini del presente articolo, e' esclusivamente l'attivita', di durata non inferiore ad 1 anno continuativo, di direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di una delle sue articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonche' diretta responsabilita' di risorse umane, tecniche e/o finanziarie, maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente articolo l'attivita' svolta a seguito di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca. 2. La commissione valuta esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi 7 anni, attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 46 punti, tenendo conto per ciascun incarico: a) della dimensione della struttura in cui e' stata maturata l'esperienza dirigenziale anche in termini di risorse umane e finanziarie gestite; b) della tipologia della struttura di cui alla lettera a); c) della posizione di coordinamento e responsabilita' di piu' strutture dirigenziali. 3. Per la valutazione dell'esperienza dirigenziale, la commissione nell'avviso pubblico di selezione: a) individua range predefiniti relativi rispettivamente al numero di risorse umane e al valore economico delle risorse finanziarie gestite e per ciascun range attribuisce il relativo punteggio; b) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal candidato in relazione alle diverse tipologie di strutture presso le quali l'esperienza dirigenziale e' stata svolta; c) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal candidato per l'esperienza dirigenziale che ha comportato il coordinamento e la responsabilita' di piu' strutture dirigenziali. 4. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi 7 anni, sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8 punti. 5. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la frazione superiore all'anno, sara' attribuito assegnando per ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto per quella specifica esperienza dirigenziale. Nel caso di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, sara' valutata ai fini dell'idoneita' esclusivamente una singola esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui puo' essere attribuito il maggior punteggio.