Art. 3 Titoli formativi e professionali 1. La commissione valuta i titoli formativi e professionali posseduti dal candidato attribuendo un punteggio, complessivo massimo non superiore a 46 punti, cosi' ripartito: a) votazione conseguita per il diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM); b) ulteriore diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM), nonche' Laurea (L); c) diplomi di specializzazione rilasciati da scuole di specializzazione universitarie; d) dottorati di ricerca; e) master universitari; f) incarichi di docenza svolti in corsi universitari e post-universitari e presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza; g) pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e produzioni scientifiche degli ultimi cinque anni; h) abilitazioni professionali.