Art. 3 
 
                  Titoli formativi e professionali 
 
  1.  La  commissione  valuta  i  titoli  formativi  e  professionali
posseduti dal candidato attribuendo un punteggio, complessivo massimo
non superiore a 46 punti, cosi' ripartito: 
  a)  votazione  conseguita  per  il  diploma  di   laurea   di   cui
all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3  novembre  1999,
n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4  gennaio  2000,  n.  2,
ovvero Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM); 
  b) ulteriore diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al
decreto ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero Laurea  specialistica
(LS) o magistrale (LM), nonche' Laurea (L); 
  c)  diplomi   di   specializzazione   rilasciati   da   scuole   di
specializzazione universitarie; 
  d) dottorati di ricerca; 
  e) master universitari; 
  f)  incarichi  di  docenza   svolti   in   corsi   universitari   e
post-universitari  e  presso  istituzioni  pubbliche  e  private   di
riconosciuta rilevanza; 
  g)  pubblicazioni  su  riviste  nazionali   ed   internazionali   e
produzioni scientifiche degli ultimi cinque anni; 
  h) abilitazioni professionali.