Art. 5 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in  conformita'  a  quanto
stabilito dal decreto 12 settembre 2000,  n.  410,  di  adozione  del
regolamento concernente la ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della  DOP  «Silter»
appartenenti  alla  categoria  «caseifici»,  nella  filiera  formaggi
stagionati, individuata dall'art. 4, lettera a) del decreto 12 aprile
2000  recante  disposizioni  generali  relative   ai   requisiti   di
rappresentativita' dei Consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui  al  comma  precedente,
anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.