IL CAPO DIPARTIMENTO 
                     per gli affari di giustizia 
 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante  «Nuove
disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato» ed il relativo regolamento approvato con  regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
  Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89, recante la «Previsione di equa
riparazione  in  caso  di  violazione  del  termine  ragionevole  del
processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile», ed
in particolare: l'art. 5-sexies, comma 1, che stabilisce l'onere, per
il creditore di somme liquidate in  suo  favore,  di  rilasciare  una
dichiarazione attestante la  mancata  riscossione  di  somme  per  il
medesimo titolo; l'art. 5-sexies, comma 3, per il quale  con  decreti
del Ministero delle finanze e  del  Ministero  della  giustizia  sono
approvati i modelli di  dichiarazione  di  cui  al  comma  1;  l'art.
5-sexies, comma 9, per il quale i pagamenti  si  effettuano  mediante
accredito sui conti correnti o di  pagamento  dei  creditori,  mentre
sono possibili i pagamenti per cassa o per vaglia cambiario  solo  se
di importo non superiore a 1.000 euro; 
  Visto il codice in materia di protezione di dati personali, di  cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto il codice dell'amministrazione digitale, di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come  modificato
dal decreto legislativo 25 maggio 2016,  n.  97,  ed  in  particolare
l'art. 35 relativo  all'obbligo  di  pubblicazione,  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni, della modulistica necessaria  da  allegare
ai procedimenti ad istanza di parte; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445 contenente il testo unico sulla documentazione  amministrativa
ed in particolare:  l'art.  21  relativo  alla  autenticazione  delle
sottoscrizioni di qualsiasi istanza o  dichiarazione  sostitutiva  di
atto di notorieta' da produrre alla pubblica amministrazione;  l'art.
38 relativo alle modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze  e
delle dichiarazioni  da  presentare  alla  pubblica  amministrazione;
l'art. 46 relativo alle dichiarazioni sostitutive di  certificazioni;
l'art.  47  relativo  alle  dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
notorieta'; l'art. 76 circa la rilevanza penale  delle  dichiarazioni
mendaci e della formazione e dell'uso di atti falsi; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
maggio 2007, registrato dalla Corte dei conti il 20 giugno  2007,  al
n. 4, foglio n. 128, con il quale sono state approvate le «Istruzioni
sul Servizio di Tesoreria dello Stato»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n.  84,  recante  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche; 
  Considerata la necessita' di procedere all'approvazione dei modelli
di dichiarazione ai sensi dell'art. 5-sexies, comma 1, della legge 24
marzo 2001,  n.  89,  con  conseguente  pubblicazione  sul  sito  del
Ministero della giustizia della modulistica indicata al comma  3  del
predetto art. 5-sexies, onde consentire all'amministrazione debitrice
di provvedere tempestivamente alla liquidazione delle somme dovute ai
creditori, attesa la pluralita' delle azioni  giudiziarie  intraprese
dai creditori; 
  Valutati gli esiti dell'istruttoria sulla  modulistica  attualmente
in uso svolta  dagli  uffici  del  Dipartimento  per  gli  affari  di
giustizia in raccordo con i competenti  uffici  della  Direzione  dei
servizi del tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Approvazione dei modelli di dichiarazione 
 
  1. Con il presente provvedimento sono approvati, ai sensi dell'art.
5-sexies, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n.  89,  i  modelli  di
dichiarazione   che   il   creditore   rilascia   all'amministrazione
debitrice, al fine di ricevere il pagamento delle somme  liquidate  a
titolo di indennizzo per la irragionevole durata del processo. 
  2. I modelli di cui al comma 1, allegati al presente decreto di cui
fanno parte integrante, sono cosi' denominati: allegato A) mod. Pinto
persona fisica; allegato B) mod. Pinto persona giuridica; allegato C)
mod. Pinto antistatario; allegato D) mod. DSAN-eredi.