Art. 3 
 
 
                     Modifiche alla modulistica 
 
  1. Le modifiche alla modulistica, che si rendono  necessarie  anche
per effetto di norme sopravvenute, sono  adottate  con  provvedimento
del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e ne viene data
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.