Art. 5 
 
 
                              Efficacia 
 
  1.  I  creditori  di   provvedimenti   notificati   successivamente
all'adozione del presente decreto trasmettono la dichiarazione  e  la
documentazione avvalendosi esclusivamente della modulistica approvata
ai sensi dell'art. 1. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 ottobre 2016 
 
                                       Il Capo del Dipartimento: Mura