Art. 5 Efficacia 1. I creditori di provvedimenti notificati successivamente all'adozione del presente decreto trasmettono la dichiarazione e la documentazione avvalendosi esclusivamente della modulistica approvata ai sensi dell'art. 1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 ottobre 2016 Il Capo del Dipartimento: Mura