Art. 2 L'art. 2.9 dello statuto dell'Universita' della Calabria, emanato con decreto rettorale 23 marzo 2012, n. 562 e successive modificazioni, viene riscritto nel testo che segue: «Art. 2.9 (Il direttore generale). - 1. Il direttore generale e' l'organo responsabile, secondo gli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonche' dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione. 2. Il direttore generale: a) coadiuva il rettore nell'ambito delle disponibilita' definite dal Consiglio di amministrazione e, in coerenza con il piano strategico di ateneo, nell'elaborazione della proposta di piano triennale di fabbisogno del personale e cura l'esecuzione dello stesso con riferimento al personale tecnico-amministrativo, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal consiglio medesimo; b) conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali, nonche' dirige, coordina e controlla l'attivita' dei responsabili degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia di questi; c) definisce gli obiettivi e cura l'attuazione dei programmi che i dirigenti devono perseguire alla luce degli indirizzi strategici stabiliti dal Consiglio di amministrazione, compresa l'adozione dei provvedimenti di acquisizione dei beni e servizi necessari; d) valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dal sistema di misurazione e valutazione della performance di ateneo; e) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto del regolamento di ateneo e degli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di amministrazione; collabora a tale scopo con i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio per la gestione del personale promuovendo azione costante di coordinamento; f) sovrintende all'attivita' di organizzazione e gestione del personale e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro, nel rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto; g) esercita l'azione disciplinare nei confronti dei dirigenti, nel rispetto delle norme vigenti; h) propone al Consiglio di amministrazione sia il piano triennale della performance organizzativa dell'ateneo sia la relazione annuale a consuntivo sui risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 3. Il direttore generale e' nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico. Viene scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzione dirigenziale. L'incarico di direttore generale, conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, ha durata non superiore a quattro anni ed e' rinnovabile. Detto incarico scade, comunque, al termine del secondo mese successivo alla scadenza del mandato del rettore in carica. 4. La valutazione annuale della performance del direttore generale viene approvata dal consiglio di amministrazione, su proposta del nucleo di valutazione, d'intesa con il rettore. 5. Il direttore generale partecipa a titolo consultivo e senza influire sul numero legale alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione. 6. Il direttore generale svolge i compiti assegnatigli dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto.»