Art. 2 
 
  L'art. 2.9 dello statuto dell'Universita' della  Calabria,  emanato
con  decreto  rettorale  23  marzo  2012,   n.   562   e   successive
modificazioni, viene riscritto nel testo che segue: 
  «Art. 2.9 (Il direttore generale). - 1. Il  direttore  generale  e'
l'organo responsabile, secondo gli indirizzi forniti dal Consiglio di
amministrazione, della  complessiva  gestione  e  organizzazione  dei
servizi,    delle    risorse    strumentali    e    del     personale
tecnico-amministrativo  dell'ateneo,  nonche'  dei  compiti  previsti
dalla normativa  vigente  in  materia  di  dirigenza  nella  pubblica
amministrazione. 
  2. Il direttore generale: 
    a) coadiuva il rettore nell'ambito delle disponibilita'  definite
dal  Consiglio  di  amministrazione  e,  in  coerenza  con  il  piano
strategico di  ateneo,  nell'elaborazione  della  proposta  di  piano
triennale di fabbisogno  del  personale  e  cura  l'esecuzione  dello
stesso  con  riferimento  al  personale  tecnico-amministrativo,  nel
rispetto degli indirizzi impartiti dal consiglio medesimo; 
    b)  conferisce  e  revoca  gli  incarichi  dirigenziali,  nonche'
dirige, coordina  e  controlla  l'attivita'  dei  responsabili  degli
uffici  e  dei  servizi  tecnico-amministrativi,  anche  con   potere
sostitutivo in caso di inerzia di questi; 
    c) definisce gli obiettivi e cura l'attuazione dei programmi  che
i dirigenti devono perseguire alla luce  degli  indirizzi  strategici
stabiliti dal Consiglio di amministrazione, compresa  l'adozione  dei
provvedimenti di acquisizione dei beni e servizi necessari; 
    d) valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti sulla base dei
criteri e delle modalita' stabiliti  dal  sistema  di  misurazione  e
valutazione della performance di ateneo; 
    e) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei
servizi tecnico-amministrativi nel rispetto del regolamento di ateneo
e   degli   indirizzi   strategici   fissati   dal    Consiglio    di
amministrazione; collabora a tale  scopo  con  i  responsabili  delle
strutture didattiche, scientifiche e di servizio per la gestione  del
personale promuovendo azione costante di coordinamento; 
    f) sovrintende all'attivita' di  organizzazione  e  gestione  del
personale e alla gestione dei rapporti sindacali  e  di  lavoro,  nel
rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto; 
    g) esercita l'azione disciplinare nei  confronti  dei  dirigenti,
nel rispetto delle norme vigenti; 
    h) propone al Consiglio di amministrazione sia il piano triennale
della performance organizzativa dell'ateneo sia la relazione  annuale
a consuntivo sui  risultati  organizzativi  e  individuali  raggiunti
rispetto  ai  singoli  obiettivi  programmati  e  alle  risorse,  con
rilevazione degli eventuali scostamenti. 
  3.  Il  direttore   generale   e'   nominato   dal   Consiglio   di
amministrazione su proposta del rettore, sentito il parere del senato
accademico. Viene scelto tra personalita' di  elevata  qualificazione
professionale  e  comprovata  esperienza  pluriennale   in   funzione
dirigenziale. 
  L'incarico di direttore generale, conferito mediante la stipula  di
un contratto di lavoro a tempo determinato  di  diritto  privato,  ha
durata non superiore a quattro anni ed e' rinnovabile. 
  Detto  incarico  scade,  comunque,  al  termine  del  secondo  mese
successivo alla scadenza del mandato del rettore in carica. 
  4. La valutazione annuale della performance del direttore  generale
viene approvata dal consiglio di  amministrazione,  su  proposta  del
nucleo di valutazione, d'intesa con il rettore. 
  5. Il direttore generale partecipa  a  titolo  consultivo  e  senza
influire sul numero legale alle sedute del senato  accademico  e  del
consiglio di amministrazione. 
  6. Il direttore generale svolge i compiti assegnatigli dalla legge,
dai regolamenti e dal presente statuto.»