Art. 4 
 
 
            Metodo tariffario e articolazione tariffaria 
 
  1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
nel disciplinare il bonus acqua, dovra' garantire mediante il  metodo
tariffario e la relativa articolazione tariffaria,  il  recupero  dei
costi efficienti del  servizio  e  degli  investimenti,  l'equilibrio
economico finanziario della gestione e la tutela degli utenti tenendo
conto: 
    a)  del  criterio  di  progressivita',  a  partire  dal   consumo
eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero; 
    b) della differenziazione  dell'uso  della  risorsa  idrica,  nel
rispetto del principio del «chi inquina paga»; 
    c)  della  differenziazione  del   corrispettivo   al   fine   di
incentivare gli utenti ad  utilizzare  le  risorse  idriche  in  modo
efficiente. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 ottobre 2016 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                     Il Sottosegretario di Stato 
                             De Vincenti 
 
 
              Il Ministro dell'ambiente e della tutela 
                      del territorio e del mare 
                              Galletti 
 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2016, n. 2901