Allegato Modifica temporanea del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 664/2013 L'art. 2 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 116 del 19 maggio 2016 e' integrato con i paragrafi 2 e 3 come di seguito: Art. 2. Zona di produzione 2. I soggetti inseriti nel sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Norcia» che effettuano l'elaborazione e la stagionatura del prodotto in stabilimenti colpiti dagli eventi sismici del 30 ottobre 2016, previo sopralluogo e autorizzazione del competente organismo di controllo della verifica del rispetto del disciplinare della IGP «Prosciutto di Norcia», possono effettuare l'elaborazione e la stagionatura anche al di fuori della zona di produzione delimitata nel disciplinare di produzione della denominazione a condizione che: siano garantite l'identificazione e la tracciabilita' delle cosce; sia garantito il rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione. 3. La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Norcia» e' temporanea e la sua efficacia e' limitata a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.