(allegato)
 
                                                             Allegato 
 
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della  indicazione
  geografica protetta «Prosciutto di Norcia» ai  sensi  dell'articolo
  6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 664/2013 
 
    L'art.  2  del  disciplinare  di  produzione  della   indicazione
geografica protetta «Prosciutto di Norcia» pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 116 del  19
maggio 2016 e' integrato con i paragrafi 2 e 3 come di seguito: 
 
                               Art. 2. 
 
 
                         Zona di produzione 
 
    2. I  soggetti  inseriti  nel  sistema  di  controllo  della  IGP
«Prosciutto  di  Norcia»   che   effettuano   l'elaborazione   e   la
stagionatura  del  prodotto  in  stabilimenti  colpiti  dagli  eventi
sismici del 30 ottobre 2016, previo sopralluogo e autorizzazione  del
competente organismo di controllo della  verifica  del  rispetto  del
disciplinare della IGP «Prosciutto  di  Norcia»,  possono  effettuare
l'elaborazione e la stagionatura anche al  di  fuori  della  zona  di
produzione  delimitata   nel   disciplinare   di   produzione   della
denominazione a condizione che: 
      siano garantite l'identificazione  e  la  tracciabilita'  delle
cosce; 
      sia garantito il rispetto dei requisiti previsti  dal  presente
disciplinare di produzione. 
    3. La presente modifica del disciplinare di produzione della  IGP
«Prosciutto di Norcia» e' temporanea e la sua efficacia e' limitata a
12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa
sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.