Art. 4 Documentazione integrativa e domanda di contributo 1. Nel termine di trenta giorni dall'inizio dei lavori, i soggetti legittimati depositano presso l'ufficio che ha ricevuto la comunicazione di cui all'art. 2 la documentazione che non sia stata gia' allegata alla comunicazione di avvio dei lavori e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e per il deposito del progetto strutturale o per l'autorizzazione sismica. L'ufficio speciale informa del detto deposito il comune territorialmente competente. 2. La domanda di concessione del contributo di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per i lavori eseguiti sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 2 e' presentata nei termini e con le modalita' di cui all'art. 8, comma 4, del medesimo decreto-legge.