Art. 2 
 
                   Autorizzazione agli interventi 
 
  1. In ragione dell'estensione e diffusione  dei  danni  subiti  dai
conduttori  degli  allevamenti  zootecnici  a  seguito  degli  eventi
sismici verificatisi il 26 e 30  ottobre  2016,  i  Presidenti  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria,  possono  autorizzare,  ove
necessario, la fornitura  ed  installazione  di  impianti  temporanei
delocalizzati per la stabulazione,  l'alimentazione  e  la  mungitura
degli animali, nonche' per la conservazione del latte e per fienili e
depositi, come previsto dall'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 2016,  in  deroga
alle  disposizioni  ivi  richiamate,  anche  da  parte  dei   singoli
operatori danneggiati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 26 ottobre 2016. 
  2. Ai fini dell'attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma  1,  i
singoli operatori danneggiati possono richiedere ai Presidenti  delle
Regioni  territorialmente  competenti  l'autorizzazione  ad  eseguire
autonomamente gli interventi  di  delocalizzazione  temporanea  degli
impianti  zootecnici  per  la  stabulazione,  l'alimentazione  e   la
mungitura degli animali, nonche' per la conservazione del latte e per
fienili e depositi.  Possono  altresi'  richiedere  l'acquisto  o  il
noleggio  delle  attrezzature   che   garantiscono   la   continuita'
dell'attivita'  produttiva  qualora   quelle   precedenti   risultino
danneggiate e inutilizzabili. 
  3. La  richiesta  di  delocalizzazione  puo'  essere  presentata  a
condizione che sia stata emessa ordinanza di  inagibilita'  totale  o
parziale,  a  seguito  di   verifica   con   scheda   AeDES,   ovvero
dichiarazione  di  non  utilizzabilita'   degli   edifici   destinati
attivita' produttiva a servizio dell'impianto  zootecnico,  ai  sensi
dell'art. 8 del decreto-legge n. 189  del  2016  e  dell'art.  9  del
decreto-legge n. 205  del  2016.  La  richiesta  di  delocalizzazione
temporanea deve essere corredata da relazione tecnica a firma  di  un
professionista  abilitato  con  allegata  la  planimetria   dell'area
interessata,  nella   quale   siano   descritti   gli   impianti   da
delocalizzare e  le  modalita'  esecutive  degli  interventi  facendo
espresso riferimento ad impianti similari per tipologia e materiali a
quelli realizzati sulla base  della  gara  effettuata  dalla  Regione
Lazio e definita con  determinazione  del  10  novembre  2016.  Nella
stessa relazione dovranno  essere  indicati  altresi'  gli  eventuali
ulteriori  impianti  e  attrezzature  necessari  per   garantire   la
continuita' dell'attivita'  produttiva,  per  le  quali  si  richiede
l'autorizzazione all'acquisto o al  noleggio,  indicando  le  ragioni
della non utilizzabilita' di quelle preesistenti. 
  4.  Il  Presidente  della  Regione   territorialmente   competente,
esperiti  gli  opportuni  accertamenti,   rilascia   l'autorizzazione
richiesta  fornendo  ai  soggetti  istanti  le  indicazioni  per   la
realizzazione  degli  interventi  necessari  per  la   fornitura   ed
installazione   di   impianti   temporanei   delocalizzati   per   la
stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli  animali,  nonche'
per la conservazione del latte e per fienili e depositi. La  medesima
autorizzazione prevede l'indicazione della tipologia e dei  materiali
da impiegare facendo espresso riferimento  a  quelli  previsti  dalla
gara posta in essere dalla Regione  Lazio.  L'importo  massimo  delle
spese relative alla realizzazione degli interventi, riconoscibili  ai
fini del rimborso di cui al successivo art. 4, e' calcolato prendendo
a riferimento per ogni  territorio  il  valore  offerto  dalle  varie
imprese che sono risultate aggiudicatarie nella gara espletata  dalla
Regione  Lazio  per  le  varie  tipologie.  Le  spese  tecniche  sono
riconosciute nella misura massima del  5%  dell'importo  dei  lavori.
Nella stessa autorizzazione sono altresi' indicati gli impianti e  le
attrezzature   indispensabili   per    garantire    la    continuita'
dell'attivita' produttiva per le quali si consente  l'acquisto  o  il
noleggio. L'importo massimo delle spese per l'acquisto o il  noleggio
di  detti  impianti  ed  attrezzature   e'   determinato   attraverso
un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione del  preventivo
piu' favorevole, tenuto anche conto dei tempi di  consegna  dei  beni
oggetto di fornitura, facendo comunque riferimento al prezzario unico
ovvero, fino all'approvazione di questo o in  caso  di  mancanza  del
necessario parametro di riferimento, del vigente elenco regionale dei
prezzi.  Il  rimborso  concedibile  e'  pari  al  100%  delle   spese
autorizzate e sostenute, comprensive di I.V.A. 
  3. Fermo  restando  quanto  stabilito  dal  successivo  art.  3  in
relazione all'avvio degli interventi di delocalizzazione, l'operatore
interessato  una  volta  ottenuta  l'autorizzazione  regionale   puo'
provvedere  immediatamente   all'acquisto   o   al   noleggio   delle
attrezzature indispensabili, secondo  le  prescrizioni  indicate  nel
medesimo provvedimento.