Art. 4 
 
           Procedure per il trattamento dei dati del LIMS 
                      del Laboratorio centrale 
 
  1. I profili di  autorizzazione,  le  procedure  di  autenticazione
informatica, di registrazione e di  analisi  degli  accessi  e  delle
operazioni relativi al LIMS del Laboratorio centrale, e le regole per
la registrazione degli accessi ai locali e agli armadi  adibiti  alla
conservazione  dei  campioni  biologici  e  degli   elettroferogrammi
effettuati dagli operatori abilitati e in possesso di apposite chiavi
di accesso, in attuazione dell'art. 4, commi 5 e 6, del  regolamento,
sono definiti nell'allegato B del presente decreto.