Art. 4 Procedure per il trattamento dei dati del LIMS del Laboratorio centrale 1. I profili di autorizzazione, le procedure di autenticazione informatica, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni relativi al LIMS del Laboratorio centrale, e le regole per la registrazione degli accessi ai locali e agli armadi adibiti alla conservazione dei campioni biologici e degli elettroferogrammi effettuati dagli operatori abilitati e in possesso di apposite chiavi di accesso, in attuazione dell'art. 4, commi 5 e 6, del regolamento, sono definiti nell'allegato B del presente decreto.