Art. 4. Personale §1. Invitalia individua 80 unita' di personale, destinate allo svolgimento dell'attivita' di tipo organizzativo, amministrativo-contabile e tecnico-ingegneristico da rendere disponibile presso la struttura commissariale di cui al punto e) delle premesse, tra il proprio personale dipendente. §2. In considerazione del contesto di emergenza ed eccezionalita' degli interventi richiesti, nonche' della peculiare natura e complessita' delle attivita' da espletarsi in un arco temporale limitato, Invitalia puo' ricorrere, con oneri e spese a proprio carico esclusivo e fermo restando il corrispettivo come definito e indicato al successiva art. 6, anche alle prestazioni di soggetti terzi, da essa individuati ed in possesso delle necessarie esperienze e qualificazioni professionali tecnico-specialistiche: a) procedendo, nel limite massimo del 20% delle unita' di personale messe a disposizione della struttura commissariale, alla stipula di appositi contratti di prestazione di servizi; b) procedendo alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore ad un anno ed eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. §3. In ragione della particolare natura e tipologia di attivita' che il personale messo a disposizione da Invitalia sara' chiamato a svolgere presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge, detto personale sara' composto da: a) coordinatori; b) profili professionali di tipo tecnico (in particolare: ingegneri, architetti, geologi, agronomi e geometri); c) personale con profilo amministrativo.