Art. 4 Pertinenze 1. Sono comunque ammesse a contributo anche le pertinenze esterne all'edificio, danneggiate ed oggetto di ordinanza di inagibilita', nel limite del 70% della loro superficie. In tal caso il 70% della superficie utile netta della pertinenza si somma a quella dell'abitazione per concorrere alla determinazione del costo convenzionale massimo da comparare col costo dell'intervento dell'unita' immobiliare e delle sue pertinenze.