Art. 9 Modifiche all'ordinanza n. 4 del 2016 1. L'art. 6 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 6. Interventi su edifici dichiarati di interesse culturale 1. Per i beni immobili tutelati ai sensi degli articoli 10 e seguenti e dalla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori e' comunque subordinato all'autorizzazione rilasciata dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo attraverso la Soprintendenza territorialmente competente, ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo. I termini per l'esecuzione dei lavori decorrono dalla data della predetta autorizzazione.