Art. 2 Ambito di applicazione 1. L'agevolazione di cui al presente decreto spetta alle persone fisiche per le spese sostenute nell'anno 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonche' quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attivita' criminali. 2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili al credito d'imposta a condizione che siano sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo. 3. Per le spese sostenute in relazione all'immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 3 e' ridotto del 50 per cento.