Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. L'agevolazione di cui al presente decreto  spetta  alle  persone
fisiche per le spese sostenute nell'anno 2016 per l'installazione  di
sistemi di  videosorveglianza  digitale  o  di  sistemi  di  allarme,
nonche' quelle  connesse  ai  contratti  stipulati  con  istituti  di
vigilanza, dirette alla prevenzione di attivita' criminali. 
  2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili al credito d'imposta
a  condizione  che  siano  sostenute  in  relazione  a  immobili  non
utilizzati  nell'esercizio  dell'attivita'  d'impresa  o  di   lavoro
autonomo. 
  3.  Per  le  spese  sostenute  in  relazione  all'immobile  adibito
promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso
personale  o  familiare  del  contribuente,  il   credito   d'imposta
determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 3 e' ridotto  del  50  per
cento.