Art. 4 
 
                   Fruizione del credito d'imposta 
 
  1. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016 ed e' utilizzabile  in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  a  decorrere  dalla  data   di   pubblicazione   del
provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui  al
comma 2, dell'art. 3, concernente l'individuazione della  percentuale
di utilizzo del credito d'imposta medesimo. A tal  fine,  il  modello
F24  deve  essere  presentato  esclusivamente   tramite   i   servizi
telematici  offerti  dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto
dell'operazione di versamento. In alternativa, le persone fisiche non
titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare
il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla
dichiarazione dei redditi. 
  I Fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 982, della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, sono trasferiti sulla contabilita' speciale n.
1778 «Agenzia delle entrate- Fondi  di  bilancio»  aperta  presso  la
Banca d'Italia di Roma,  allo  scopo  di  consentire  la  regolazione
contabile delle compensazioni effettuate attraverso  il  modello  F24
telematico. 
  2. L'eventuale  ammontare  del  credito  d'imposta  non  utilizzato
potra' essere fruito nei periodi di imposta  successivi  senza  alcun
limite temporale.