Art. 4 Fruizione del credito d'imposta 1. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016 ed e' utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2, dell'art. 3, concernente l'individuazione della percentuale di utilizzo del credito d'imposta medesimo. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. I Fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono trasferiti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate- Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico. 2. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potra' essere fruito nei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.