Art. 2 Durata e programma dei corsi di formazione 1. I corsi di formazione hanno una durata minima di 8 ore; al termine del corso verra' rilasciato ad ogni partecipante il certificato di cui al successivo art. 5, della validita' di cinque anni. Decorso tale termine il certificato non e' piu' idoneo a dimostrare l'assolvimento dell'onere formativo di cui al successivo art. 7. 2. I corsi di formazione sono articolati secondo il programma definito nell'allegato 1 al presente decreto. 3. Ciascun corso di formazione puo' essere destinato ad ospitare un numero massimo di 40 partecipanti.