Art. 2 
 
 
             Durata e programma dei corsi di formazione 
 
  1. I corsi di formazione hanno una  durata  minima  di  8  ore;  al
termine  del  corso  verra'  rilasciato  ad  ogni   partecipante   il
certificato di cui al successivo art. 5, della  validita'  di  cinque
anni. Decorso tale termine  il  certificato  non  e'  piu'  idoneo  a
dimostrare l'assolvimento dell'onere formativo di cui  al  successivo
art. 7. 
  2. I corsi di  formazione  sono  articolati  secondo  il  programma
definito nell'allegato 1 al presente decreto. 
  3. Ciascun corso di formazione puo' essere destinato ad ospitare un
numero massimo di 40 partecipanti.