Art. 4 Docenti autorizzati a svolgere gli interventi formativi 1. I soggetti di cui all'art. 3 sono autorizzati all'erogazione dei corsi a condizione che si avvalgano di docenti muniti delle necessarie competenze per lo svolgimento dell'intervento formativo ed appositamente abilitati. 2. I docenti devono possedere i seguenti requisiti: a) soggetti gia' abilitati all'insegnamento nelle materie correlate ai regolamenti comunitari n. 561/2006 e n. 165/2014 nei corsi per il conseguimento della CQC; b) soggetti abilitati sia come insegnanti che come istruttori di autoscuola per le patenti superiori; c) funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in quiescenza, gia' abilitati come esaminatori nei corsi per il conseguimento delle patenti superiori e della CQC, nonche' soggetti che siano gia' stati individuati come docenti o esperti nei corsi di specializzazione sul tachigrafo con atto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale; d) soggetti, in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale che, negli ultimi tre anni, abbiano svolto docenze in almeno sei corsi di formazione sull'utilizzo del tachigrafo certificati da soggetti pubblici. 3. Ai fini della valutazione delle competenze possedute i soggetti di cui al comma 2, lettera d), devono presentare domanda di accreditamento, compilata utilizzando il modello di cui all'allegato 3, alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' - Divisione 5. L'ufficio, accertato il possesso dei requisiti, provvede a rilasciare l'autorizzazione, valida per lo svolgimento dei corsi su tutto il territorio nazionale. 4. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' valutera' l'opportunita' di istituire ed organizzare specifici corsi per abilitare docenti autorizzati a svolgere gli interventi formativi disciplinati dal presente decreto.