Art. 5 Criteri per lo svolgimento e per l'organizzazione dei corsi 1. Le imprese di cui all'art. 1 che intendono far partecipare ai corsi disciplinati dal presente decreto il proprio personale cosi' come individuato dal medesimo art. 1, devono comunicare al soggetto abilitato all'erogazione del corso la propria denominazione sociale, completa di numero di iscrizione alla camera di commercio e l'elenco nominativo dei partecipati con l'indicazione del luogo e della data di nascita. 2. I soggetti di cui al precedente art. 3 che intendono erogare i corsi di formazione disciplinati dal presente decreto sono tenuti a comunicare alla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per territorio, in relazione alla sede del corso, esclusivamente a mezzo posta certificata, almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio del corso, il luogo e le date di svolgimento del corso ed il nominativo dei docenti utilizzando il modello di cui all'allegato 4. La mancata o tardiva comunicazione comportera' l'invalidita' del corso. 3. I soggetti erogatori dei corsi di formazione disciplinati dal presente decreto devono acquisire copia del documento di identita' dei partecipanti e dei docenti, nonche' prendere nota del luogo preciso e delle date di svolgimento del corso, del nome dei docenti, dei partecipanti ed i relativi orari di docenza e frequenza in un apposito registro che deve essere firmato dal soggetto erogatore e dai docenti; tale documentazione deve essere conservata, a cura del medesimo soggetto, per un periodo di almeno tre anni dalla data di ultimazione del corso. 4. Al termine del corso e' rilasciato il certificato individuale di partecipazione al corso, conforme al modello individuato nell'allegato 5 che ha validita' per un periodo di cinque anni dalla data della sua emissione. 5. Il certificato individuale di partecipazione deve essere redatto in triplice originale: uno per il soggetto che ha erogato il corso, uno per il partecipante ed uno per l'impresa di cui all'art. 1 e deve essere conservato per almeno tre anni dalla data di ultimazione del corso. 6. I corsi disciplinati dal presente decreto devono svolgersi in locali idonei.