Art. 5 
 
 
                     Criteri per lo svolgimento 
                  e per l'organizzazione dei corsi 
 
  1. Le imprese di cui all'art. 1 che intendono  far  partecipare  ai
corsi disciplinati dal presente decreto il  proprio  personale  cosi'
come individuato dal medesimo art. 1, devono comunicare  al  soggetto
abilitato all'erogazione del corso la propria denominazione  sociale,
completa di numero di iscrizione alla camera di commercio e  l'elenco
nominativo dei partecipati con l'indicazione del luogo e  della  data
di nascita. 
  2. I soggetti di cui al precedente art. 3 che intendono  erogare  i
corsi di formazione disciplinati dal presente decreto sono  tenuti  a
comunicare alla Direzione generale territoriale del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  competente  per   territorio,   in
relazione  alla  sede  del  corso,  esclusivamente  a   mezzo   posta
certificata, almeno  tre  giorni  lavorativi  prima  dell'inizio  del
corso, il luogo e le date di svolgimento del corso ed  il  nominativo
dei docenti utilizzando il modello di cui all'allegato 4. La  mancata
o tardiva comunicazione comportera' l'invalidita' del corso. 
  3. I soggetti erogatori dei corsi di  formazione  disciplinati  dal
presente decreto devono acquisire copia del  documento  di  identita'
dei partecipanti e dei  docenti,  nonche'  prendere  nota  del  luogo
preciso e delle date di svolgimento del corso, del nome dei  docenti,
dei partecipanti ed i relativi orari di docenza  e  frequenza  in  un
apposito registro che deve essere firmato dal  soggetto  erogatore  e
dai docenti; tale documentazione deve essere conservata, a  cura  del
medesimo soggetto, per un periodo di almeno tre anni  dalla  data  di
ultimazione del corso. 
  4. Al termine del corso e' rilasciato il certificato individuale di
partecipazione   al   corso,   conforme   al   modello    individuato
nell'allegato 5 che ha validita' per un periodo di cinque anni  dalla
data della sua emissione. 
  5. Il certificato individuale di partecipazione deve essere redatto
in triplice originale: uno per il soggetto che ha erogato  il  corso,
uno per il partecipante ed uno per l'impresa di cui all'art. 1 e deve
essere conservato per almeno tre anni dalla data di  ultimazione  del
corso. 
  6. I corsi disciplinati dal presente decreto  devono  svolgersi  in
locali idonei.