Art. 6 Assolvimento dell'onere formativo 1. Le imprese di cui all'art. 1 che intendono avvalersi della facolta' di somministrazione ai conducenti di cui all'art. 1 dei corsi disciplinati dal presente decreto, assolvono all'onere formativo di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.