Art. 6 
 
 
                  Assolvimento dell'onere formativo 
 
  1. Le imprese di cui  all'art.  1  che  intendono  avvalersi  della
facolta' di somministrazione ai conducenti  di  cui  all'art.  1  dei
corsi  disciplinati  dal  presente   decreto,   assolvono   all'onere
formativo di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.